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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1885/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente disposto sul presunto profitto di truffe aggravate ai danni dell'Unione Europea attribuite ad Andreano Antonio, estendendo il vincolo anche su beni intestati alla società "La Feudale Srl." ritenuta schermo fittizio. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 270 e 266 c.p.p. e omessa motivazione sul fumus commissi delicti, con censura sull'inutilizzabilità di intercettazioni svolte su terzi e per reati diversi; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. sul punto dell'onere della prova circa la fittizia intestazione dei beni alla società; (3) violazione degli artt. 325 c.p.p. e 322-ter c.p. e difetto di motivazione circa l'effettivo conseguimento da parte della società del profitto delle truffe.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la terza interessata ("La Feudale Srl.") non fosse legittimata a contestare in cassazione i presupposti della misura cautelare diretti a carico dell'indagato Andreano, potendo in sede di merito e di legittimità limitarsi a dedurre la propria titolarità effettiva del bene e l'assenza di un suo contributo al reato. Non essendo censurata in cassazione la statuizione di inammissibilità di tali rilievi, le doglianze sul fumus e sull'inutilizzabilità delle intercettazioni sono state considerate aspecifiche e dunque non esaminabili. Il ricorso è inoltre stato respinto perché la violazione delle norme sull'onere della prova civile (artt. 2697 e 2729 c.c.) non rientra nella nozione di «violazione di legge» esperibile in cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente. Infine la Corte ha confermato che il sequestro è stato disposto non perché la società fosse destinataria dei finanziamenti illeciti, ma perché i beni erano sostanzialmente riconducibili all'indagato; pertanto le doglianze circa l'assenza di prova del profitto da parte della società sono indeterminate e prive di rilievo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione sul fumus commissi delicti; la Corte non ha esaminato la doglianza nel merito per carenza di legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura cautelare rivolti all'indagato

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e non idonee al sindacato in cassazione data l'assenza di impugnazione della statuizione di inammissibilità formulata in sede di riesame

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; la Corte osserva che l'inosservanza di tale regola di diritto civile non costituisce, di per sé, motivo di cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo, salvo vizi di motivazione radicali

  • art. 2729 cod. civ.

    Norma sulle presunzioni in diritto civile; analogamente all'art. 2697 c.c., la sua violazione non rientra nella nozione di vizio di legge esperibile in cassazione in materia cautelare quando si contestano gli elementi probatori valutati in sede penale

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma relativa al sequestro preventivo per equivalente; il ricorrente ha invocato la norma per contestare l'imputazione del profitto alla società, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e priva di pregio

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma penale richiamata nella doglianza relativa alla prova del profitto illecitamente conseguito; la Corte ha rilevato che il sequestro mirava a beni riconducibili all'indagato e non a una accertata titolarità della società sul profitto

Massime di principio

  • Il terzo interessato in procedimento di sequestro preventivo può, in sede di impugnazione, contestare essenzialmente la propria titolarità effettiva del bene e l'assenza di un contributo personale al reato, ma non i presupposti della misura cautelare riferiti all'indagato.
  • In cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammessa la doglianza solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione del tutto assente o incomprensibile; contestazioni di merito sugli elementi probatori sono spesso inammissibili se non specificamente dedotte nei gradi precedenti.
  • Le norme civilistiche sull'onere della prova (artt. 2697 e 2729 c.c.) non costituiscono di per sé motivo idoneo per la cassazione di un provvedimento cautelare penale: chi contesta la titolarità o la fittizietà di intestazione dovrebbe proporre prove concrete e impugnare tempestivamente le statuizioni di inammissibilità nei gradi di merito.
  • Per ottenere il disimpegno di beni da un sequestro per equivalente, il terzo deve documentare con chiarezza la propria effettiva titolarità e dimostrare l'assenza di collegamenti patrimoniali che rendano i beni riconducibili all'indagato; argomentazioni generiche o indeterminate sono destinate a essere respinte.
  • Se si intende contestare l'utilizzabilità di intercettazioni o altri mezzi probatori occorre sollevare e motivare tali eccezioni nel giudizio di merito (es. riesame) e impugnare le relative statuizioni, altrimenti tali censure possono risultare aspecifiche e non sindacabili in cassazione.

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