Sentenza n. 13224/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione cautelare - della nota prot. -OMISSIS- del 02/04/2026 del Comune di Artena, nella parte in cui ha qualificato le istanze/accesso agli atti del ricorrente del 09/03/2026 e del 10/03/2026 come generiche e ne ha richiesto integrazione, nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’attuale e perdurante inadempimento del Comune di Artena all’obbligo di ostensione perfezionatosi ex lege a seguito del riesame del Difensore civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, come comunicato con note prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- dell’11/06/2026, e per la condanna del Comune di Artena a consentire senza ritardo l’ostensione e il rilascio di copia della documentazione richiesta, limitatamente ai punti 1 e 2 dell’istanza del 09/03/2026 e al verbale di sopralluogo, o atto equipollente, richiesto con l’istanza del 10/03/2026, comprensivo dei relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso di accesso documentale e richiesta di integrazione delle istanze per asserita genericità
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato due istanze di accesso documentale, rispettivamente il 9 e il 10 marzo 2026, chiedendo documenti relativi a precedenti richieste di accesso concernenti una nota comunale del 2015 e il verbale di sopralluogo svolto in preparazione della medesima nota, con i relativi allegati. Le istanze erano motivate dalla necessità di tutelare propri diritti, anche con riferimento alla protezione dei dati personali, alla legittimità degli atti amministrativi e a procedimenti penali in corso. Il Comune, con nota del 2 aprile 2026, ha negato l’accesso, ritenendo le richieste generiche e riferite ad atti non specificamente individuati, e ha invitato il ricorrente a indicare oggetto, data e protocollo dei documenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, erronea qualificazione delle istanze come accesso civico generalizzato anziché documentale, insussistenza della genericità e sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti richiesti. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni derivanti dal diniego e ha lamentato il silenzio dell’amministrazione sull’obbligo di concludere il procedimento. Prima del ricorso ha chiesto il riesame al Difensore civico, che ha ritenuto in parte fondate le istanze e sollecitato il Comune a consentire l’accesso.
La decisione
Il TAR ha qualificato l’azione come impugnazione del diniego espresso di accesso ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., escludendo la rilevanza delle deduzioni sul silenzio-inadempimento e sul danno da ritardo, poiché il Comune aveva adottato un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni. Nel merito, ha accolto la domanda di accesso e annullato il diniego, ritenendo che le istanze fossero sufficientemente specifiche e che l’amministrazione avesse erroneamente qualificato la richiesta come accesso civico generalizzato. Ha riconosciuto la natura difensiva dell’accesso e la concreta strumentalità dei documenti alla tutela degli interessi del ricorrente, anche in relazione a un procedimento penale. Ha richiamato il limite secondo cui l’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria, ma ha escluso che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano valutare anticipatamente l’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo una radicale e assoluta mancanza di collegamento o un uso pretestuoso dell’istanza. Ha quindi ordinato al Comune di consentire l’ostensione della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha respinto la domanda risarcitoria: l’accesso ha natura strumentale e il ricorrente non ha allegato né provato specifici danni patrimoniali o personali, né gli elementi dell’illecito aquiliano, non essendo sufficiente il generico richiamo alla compromissione del diritto di difesa. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con condanna del Comune alle spese di lite, liquidate in 750 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l’accesso documentale e il relativo interesse qualificato, diretto, concreto e attuale.
L’accesso difensivo è consentito quando la documentazione è necessaria per curare o difendere propri interessi giuridicamente rilevanti; il limite centrale è il nesso di strumentalità necessaria tra documenti e tutela dell’interesse.
Il diniego espresso o tacito di accesso è contestabile mediante richiesta di riesame e mediante l’azione giurisdizionale; nel caso esaminato il provvedimento espresso ha escluso la configurabilità di un silenzio-inadempimento.
Prevede il rito speciale per la tutela giurisdizionale contro il diniego o il differimento dell’accesso; l’azione ha natura di annullamento anche in presenza di rifiuto tacito.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Il risarcimento richiede la prova di fatto illecito, colpa, nesso causale ed evento dannoso; la mera illegittimità del diniego di accesso non determina automaticamente il risarcimento.
Massime di principio
- In presenza di un diniego espresso di accesso documentale, il rimedio esperibile è l’azione prevista dagli artt. 25, comma 4, l. 241/1990 e 116 c.p.a., qualificabile come azione di annullamento; non è configurabile, rispetto al medesimo procedimento, un’autonoma azione contro il silenzio-inadempimento o per danno da ritardo.
- L’accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la cura o difesa di un interesse giuridicamente rilevante, ma non impone che l’istante dimostri anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della documentazione nell’eventuale giudizio di merito.
- L’amministrazione e il giudice dell’accesso possono negare l’ostensione per carenza del collegamento difensivo solo quando tale collegamento sia evidentemente e assolutamente mancante, ovvero quando l’istanza risulti pretestuosa o temeraria.
- Un’istanza di accesso documentale non è generica quando individua con sufficiente precisione la tipologia, l’oggetto e il contesto dei documenti richiesti, anche se non indica previamente il numero di protocollo di ogni singolo atto.
- Il risarcimento conseguente all’illegittimo diniego di accesso non deriva automaticamente dall’annullamento dell’atto: il richiedente deve allegare e provare uno specifico danno patrimoniale o personale, il nesso causale e gli ulteriori elementi della responsabilità aquiliana.
- Il generico pregiudizio alle strategie difensive o al diritto di difesa non integra, da solo, un danno risarcibile quando la tutela caducatoria e l’ordine di ostensione sono idonei a reintegrare la posizione strumentale di accesso.
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