Cassazione Civile, Ordinanza n. 34750/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cinque atti di irrogazione di sanzioni emessi per gli anni d'imposta 2011-2015 nei confronti di una società ritenuta parte di un sistema fraudolento di fatturazione relativa a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, in collegamento con altre società considerate mere cartiere. Le sanzioni erano state irrogate ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, nella misura del 25% dei costi indebitamente dedotti. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma i giudici tributari di merito avevano respinto i ricorsi ritenendo adeguata la motivazione degli atti e sufficiente la prova dell'Ufficio, non vinta dalla documentazione prodotta dalla società. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati dal giudice d'appello non fossero sufficienti a sorreggere la tesi dell'inesistenza delle operazioni, che la ricostruzione della sequenza delle transazioni fosse errata, che mancasse un effettivo vantaggio fiscale e che fossero stati trascurati documenti già prodotti, oltre a contestare l'apprezzamento della struttura operativa e della circolarità dei rapporti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza attribuito a un soggetto terzo la qualità di amministratore di fatto della società, assumendo che gli indizi valorizzati non avessero gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, perché formulati in modo generico e privo di autosufficienza, senza adeguata trascrizione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una critica frammentaria del quadro indiziario, già valutato in modo unitario dai giudici di merito, e che non confrontasse in modo idoneo le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la circolarità dei rapporti commerciali, l'assenza di una reale struttura tecnico-operativa, la mancanza di riscontri bancari sui flussi di pagamento e la rilevanza degli appunti del consulente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la qualifica di amministratore di fatto era stata desunta non in astratto, ma come parte della ricostruzione di un'unica regia illecita tra più società; inoltre, la censura non superava gli elementi valorizzati dalla sentenza d'appello circa il controllo effettivo del soggetto sulle società, la sottoscrizione di documenti come azionista avente il pieno controllo e la continuità delle cariche gestorie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti processuali richiamati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato come base normativa per l'irrogazione delle sanzioni tributarie oggetto di causa
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
richiamato come norma che commisurava la sanzione al 25% dei costi indebitamente dedotti relativi a operazioni inesistenti
la Corte conferma che la valutazione presuntiva non può essere censurata in cassazione mediante una semplice diversa lettura frammentaria degli indizi, se il giudice di merito ha compiuto una valutazione unitaria, coerente e non illogica
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette al riesame del merito
richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata, sia in favore della controparte sia alla Cassa delle ammende
richiamato nel dispositivo in relazione alle conseguenze della definizione anticipata/proposta non accolta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, la censura che investe una decisione fondata su presunzioni deve confrontarsi con la valutazione complessiva del quadro indiziario compiuta dal giudice di merito; non è consentita una critica atomistica dei singoli elementi, se la motivazione spiega la loro convergenza unitaria.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non assolve all'onere di specificità e autosufficienza, omettendo la trascrizione o l'esatta localizzazione degli atti e dei documenti richiamati e non indicando in modo puntuale dove i fatti asseriti risultino provati.
- La deduzione di una violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito: in sede di legittimità è sindacabile solo la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto può essere desunta da un insieme di indizi convergenti relativi al controllo effettivo delle società e alla partecipazione a un disegno unitario illecito, anche in presenza di formali intestazioni societarie diverse.
- Le prove contrarie che si limitano alla regolarità contabile o formale non sono, di per sé, decisive per vincere una contestazione fondata su operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, se il quadro indiziario dimostra la fittizietà sostanziale dell'operazione e l'assenza di reale struttura operativa.
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