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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5149 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.B.S. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 327/12/09 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 27 novembre 2009, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per il 2003, con maggiori ricavi accertati per 2.033 euro. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. ed extrapetizione: l'Agenzia aveva appellato la decisione di primo grado soltanto quanto all'avviso relativo al 2002, ma la CTR aveva deciso sull'accertamento per il 2003. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., contestando i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e delle presunzioni utilizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l'Agenzia ha confermato che l'appello riguardava esclusivamente l'annualità 2002, mentre la sentenza impugnata aveva definito la controversia con riferimento al 2003 e non vi erano elementi certi per considerare tale indicazione un mero errore. La decisione ha quindi ecceduto i limiti dell'impugnazione, in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza esame nel merito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    la decisione esorbita da quanto appellato e non vi è alcun elemento certo che possa far propendere per la tesi dell'errore, propugnata dall'Agenzia.

    Il giudice deve rispettare i limiti dell'impugnazione e pronunciarsi sulla controversia effettivamente devoluta. Decidere su un'annualità diversa da quella oggetto di appello integra un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se non risulta con certezza che si tratti di un mero errore materiale.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la decisione esorbita da quanto appellato e non vi è alcun elemento certo che possa far propendere per la tesi dell'errore, propugnata dall'Agenzia.

    La violazione dei limiti della domanda o dell'impugnazione può essere denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La norma era richiamata nel secondo motivo, relativo ai presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, ma la Corte non l'ha esaminata perché il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma era richiamata nel secondo motivo sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non ha deciso la questione, dichiarandola assorbita.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può decidere soltanto sulle questioni e sugli atti effettivamente devoluti con l'impugnazione: se l'appello riguarda un'annualità fiscale, non può riformare la decisione relativa a un'altra annualità.
  • Quando dagli atti risulta che l'appello era circoscritto a un determinato avviso e la sentenza ne decide un altro, il vizio non può essere trattato come semplice errore materiale senza elementi certi che dimostrino l'errore.
  • Se un motivo preliminare o processuale comporta la cassazione della sentenza e il rinvio, le questioni di merito dedotte con gli altri motivi possono essere dichiarate assorbite e restare da esaminare nella fase successiva.

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