Cassazione Civile, Ordinanza n. 07621/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda con cui un soggetto ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di un fabbricato, già casa cantoniera, e del terreno circostante. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provato un possesso utile ad usucapionem: per il terreno, l'uso allegato era consistito nel pascolo del bestiame su fondi agricoli altrui e in attività compatibili con la tolleranza del proprietario; per il manufatto, l'utilizzo come ricovero di attrezzature agricole non era stato descritto con precisione quanto a tempi, modalità ed entità, né era stato provato alcun intervento materiale di trasformazione, miglioramento o conservazione del bene. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) ha censurato la ritenuta tardività, ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di alcune circostanze fattuali dedotte solo nella seconda memoria; 2) ha contestato la conferma del rigetto per asserita mancanza di possesso pubblico, pacifico e indisturbato; 3) ha denunciato un travisamento delle prove testimoniali; 4) ha dedotto l'apparenza della motivazione nella valutazione del materiale istruttorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Quanto al primo motivo, ha anche rilevato il difetto di interesse, poiché la Corte territoriale aveva comunque escluso che le circostanze ulteriori fossero state allegate in modo specifico e sufficiente, e aveva aggiunto che la mera coltivazione del fondo non è di per sé idonea a provare il possesso utile all'usucapione. La Corte ha richiamato il principio per cui, nei fondi agricoli, la prova del possesso uti dominus richiede elementi idonei a manifestare l'esercizio di un potere esclusivo sul bene, con la recinzione del fondo indicata come significativa dimostrazione dello ius excludendi alios. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato indirettamente la decisione di merito che aveva negato l'usucapione del fabbricato e del terreno, ritenendo che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
le deduzioni fattuali svolte solo nella seconda memoria sono state oggetto di censura, ma la Corte ha escluso interesse all'impugnazione poiché il giudice di merito aveva comunque ritenuto le allegazioni generiche e insufficienti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
richiamato indirettamente nel riferimento alla prova del possesso utile all'usucapione e alla ripartizione dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove documentali o testimoniali, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune prove e ne esclude altre, non è tenuto a confutare puntualmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento e risultando implicitamente disattese le circostanze incompatibili con la decisione adottata.
- Ai fini dell'usucapione di un fondo agricolo non basta la mera coltivazione o il semplice utilizzo del terreno, poiché tali attività possono essere compatibili con la tolleranza del proprietario o con un diverso titolo di godimento.
- La prova del possesso uti dominus deve essere rigorosa e deve manifestare l'esercizio di un potere esclusivo sul bene; la recinzione del fondo costituisce un indice particolarmente significativo dello ius excludendi alios.
- Se una censura investe una questione che, anche a voler accogliere il motivo, non potrebbe mutare la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
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