Cassazione Penale, Sentenza n. 30645/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il rigetto, in sede di opposizione ex art. 678, comma 1-ter c.p.p., della domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato. Il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e dell'art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione: contestava che il Tribunale avesse negativamente valorizzato la gravità del reato (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), i precedenti penali (per lo più risalenti a oltre vent'anni), la mancanza di attività lavorativa e una relazione UEPE ritenuta non particolarmente significativa, mentre la documentazione e la relazione delle forze di polizia segnalavano assenza di contiguità a contesti criminali e assenza di pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata e sufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza: l'affidamento in prova al servizio sociale richiede presupposti più rigorosi rispetto alla detenzione domiciliare e una valutazione prognostica attenta. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di gradualità del trattamento, ritenendo sussistente una residua pericolosità sociale alla luce della natura e gravità del fatto (coltivazione domestica di sessanta piante di marijuana, stimabili in 678 dosi), dei precedenti per reati gravi (rapina, estorsione, reati in materia di armi, furti) e dell'assenza di stabile attività lavorativa. La Corte ha confermato che la condotta positiva documentata non è di per sé decisiva e che è legittimo richiedere un ulteriore periodo di osservazione o misure meno ampie (detenzione domiciliare) quando la pericolosità residua non risulti del tutto superata. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte interpreta che la concessione richiede presupposti più rigorosi e una valutazione prognostica particolarmente incisiva rispetto alle misure alternative meno ampie; non è necessario l'assoluto ravvedimento ma è richiesta l'avvio del processo di emenda e la valutazione della condotta post-fatto
art. 27 Costituzione
Riferimento richiamato dal ricorrente per profili di dignità e finalità rieducativa della pena; la Corte non ha ritenuto violato il principio costituzionale alla luce della corretta applicazione del principio di gradualità e della valutazione prognostica necessaria per i benefici
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; il fatto per cui è in esecuzione la pena è stato riqualificato ai sensi di tale disposizione e la Corte ne ha tenuto conto nella valutazione della gravità della condotta e della residua pericolosità
art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma processuale in base alla quale è stata proposta l'opposizione avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza; la Corte ha ritenuto che il procedimento e la motivazione di merito fossero conformi ai criteri giuridici applicabili
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale è richiesta una valutazione prognostica più rigorosa rispetto alla detenzione domiciliare: la gravità del reato, i precedenti e la condotta attuale sono elementi rilevanti e possono legittimamente portare al diniego anche se emergono elementi positivi
- La detenzione domiciliare è una misura alternativa meno ampia che può essere concessa se idonea a prevenire il pericolo di recidiva; può essere applicata quando non ricorrono le condizioni per l'affidamento in prova
- Il principio di gradualità permette di prevedere periodi ulteriori di osservazione o misure intermedie (es. permessi-premio) prima di accordare benefici più ampi, specialmente per reati sintomatici di elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti criminali
- Relazioni UEPE o segnalazioni di assenza di contiguità criminale sono elementi rilevanti ma non necessariamente decisivi se altri elementi (gravità del reato, numero di dosi, precedenti, assenza di lavoro) indicano una residua pericolosità
- Precedenti penali, anche se risalenti nel tempo, possono essere valutati nel complesso della personalità del soggetto e contribuire al diniego se la somma degli elementi non rende probabile la completa emenda
- In situazioni analoghe è prudente documentare in modo completo attività lavorativa stabile, percorsi di riabilitazione/progetti trattamentali e comportamenti post-fatto protratti nel tempo per aumentare la probabilità di ottenere l'affidamento in prova
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