Cassazione Penale, Ordinanza n. 07594/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma/ridefinizione del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena per il delitto di detenzione/porto di arma contestato ai sensi dell'art. 23 L. 110/1975. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, dopo le modifiche normative richiamate, le armi non catalogate non sarebbero più qualificabili come armi clandestine; ha quindi contestato la riqualificazione operata dalla Corte d'appello e ha sostenuto che il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato, o al più sarebbe riconducibile all'art. 697 c.p. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle pene sostitutive e sulla motivazione della decisione, lamentando che il diniego della richiesta di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. fosse fondato solo sui precedenti penali, senza una valutazione prognostica sulla personalità dell'imputato; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per difetto di una valutazione completa della condotta al momento del controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutte le questioni sollevate erano state già esaminate e motivate dalla Corte territoriale e che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime tesi difensive senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha quindi affermato che i motivi erano aspecifici e non denunciavano un vero vizio motivazionale, ma solo una diversa lettura del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna e della successiva rideterminazione della pena.
artt. 2 e 7 L. 865/1967
richiamati dal ricorrente quale possibile riqualificazione del fatto in luogo della fattispecie originaria.
indicata dal ricorrente come eventuale corretta qualificazione della condotta, in alternativa all'asserita non punibilità.
norma invocata dal ricorrente per l'applicazione delle pene sostitutive, il cui diniego è stato censurato.
richiamato dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione del diniego delle pene sostitutive e della decisione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
la Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve denunciare un vizio di motivazione e non limitarsi a riproporre censure di merito.
base normativa della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a ripetere censure già disattese dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, essendo preclusa al giudice di legittimità una nuova lettura degli elementi fattuali.
- Il ricorso per cassazione deve individuare un effettivo vizio tra quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.; se la censura attacca solo il contenuto della decisione meramente perché sfavorevole, senza dimostrarne illogicità o omissioni argomentative, è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità non dipende da assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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