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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22857/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni medici dirigenti dell'INPS di ottenere il pagamento di compensi aggiuntivi per l'attività svolta, nel triennio 2007-2009, nelle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile. I ricorrenti sostenevano che tale attività, svolta in orario eccedente il tetto settimanale di 38 ore, dovesse essere qualificata come lavoro straordinario e remunerata come tale; in subordine invocavano l'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la prestazione fosse istituzionale e remunerata dalla retribuzione di risultato, escludendo sia il lavoro straordinario sia ulteriori compensi. In cassazione i medici hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 89 del c.c.n.l. area dirigenza medica, dell'art. 2108 c.c. e del d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la comunicazione del coordinatore integrasse autorizzazione allo straordinario e che la prestazione eccedente le 38 ore fosse comunque compensabile; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 del c.c.n.l. di comparto, contestando l'esclusione del compenso sulla base della natura dirigenziale del rapporto; 3) violazione dell'art. 10 L. n. 248/2005, assumendo che l'attività nelle commissioni avesse natura istituzionale ma dovesse comunque essere pagata come straordinario se resa oltre l'orario settimanale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel pubblico impiego privatizzato dirigenziale, opera il principio di omnicomprensività del trattamento economico: gli incarichi e le attività svolte in ragione dell'ufficio, anche se impegnano oltre l'orario ordinario contrattuale, non danno diritto a compensi ulteriori salvo espressa previsione collettiva. Ha inoltre affermato che, in base all'art. 10 L. n. 248/2005, la partecipazione alle commissioni di verifica dell'invalidità civile rientra nell'attività istituzionale dell'INPS ed è ordinaria, sicché non si applica l'art. 89 del c.c.n.l. relativo alle attività eccezionali autorizzate dall'ente. La Corte ha anche osservato che la contrattazione collettiva prevedeva la retribuzione di risultato per tali attività. Sono state ritenute assorbite o comunque inammissibili le doglianze sull'autorizzazione allo straordinario e infondata la domanda di arricchimento senza causa. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e sono stati dichiarati dovuti gli ulteriori importi del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 89 c.c.n.l. 2002-2005 Area VI dirigenza

    si riferisce ad attività eccezionali individuate e autorizzate dall'ente; non è applicabile a un'attività istituzionale ordinaria rientrante nei compiti del dirigente

  • art. 2108 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto al compenso per lavoro straordinario, ma ritenuto non decisivo nel caso di dirigente pubblico omnicomprensivo

  • art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66 del 2003

    definizione di lavoro straordinario richiamata dai ricorrenti; la Corte ne esclude l'applicazione come base autonoma del compenso nel caso del dirigente pubblico

  • art. 5 d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato nel primo motivo insieme alla disciplina dell'orario di lavoro

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per contestare l'esclusione del compenso sulla base della natura dirigenziale del rapporto

  • art. 1 c.c.n.l. di comparto

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sull'inquadramento e sull'orario

  • art. 10 L. n. 248 del 2005

    ha ampliato l'attività istituzionale dell'INPS, ricomprendendovi la partecipazione alle commissioni di verifica dell'invalidità civile; ciò esclude la natura eccezionale della prestazione

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    sancisce il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, che assorbe le attività e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato con l'art. 24 per affermare l'omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

  • art. 60, comma 3, c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria 8 giugno 2000

    richiamato quale conferma del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale

  • art. 65 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    è espressione del principio per cui la retribuzione di risultato può compensare anche l'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento degli obiettivi, escludendo in generale il compenso straordinario

  • art. 118 c.p.c.

    la Corte richiama per aderire ai precedenti di legittimità senza rinnovare l'intero percorso motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 113 del 2002

    fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 113 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di indebito arricchimento è stata ritenuta infondata perché le prestazioni erano già remunerate dalla retribuzione di risultato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato dirigenziale il trattamento economico è tendenzialmente omnicomprensivo: gli incarichi e le attività svolti in ragione dell'ufficio non generano, di regola, un diritto autonomo al compenso per lavoro straordinario.
  • Le clausole collettive che prevedono compensi aggiuntivi per specifiche attività dei dirigenti hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente; non possono essere estese a prestazioni che rientrano nelle funzioni istituzionali ordinarie dell'ente.
  • Se la contrattazione collettiva collega una determinata attività alla retribuzione di risultato, non è consentito cumulare un ulteriore compenso per straordinario per la medesima prestazione, salvo espressa diversa previsione.
  • La qualificazione di una prestazione come "istituzionale" o "ordinaria" esclude l'applicazione delle regole sulle attività eccezionali autorizzate dal datore di lavoro pubblico.
  • La domanda di arricchimento senza causa non è configurabile quando la prestazione resa sia già remunerata dal sistema retributivo previsto dal rapporto di lavoro pubblico.
  • Le censure che richiedono una diversa lettura delle risultanze fattuali o probatorie sono inammissibili in cassazione se mirano, in sostanza, a una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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