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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15327/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo all'autoveicolo della contribuente, emesso in dipendenza di una cartella di pagamento. Dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato la propria incompetenza, il giudizio era stato riassunto dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che dovesse prevalere il giudicato formatosi su una sentenza tributaria che aveva dichiarato estinto per rinuncia il procedimento di impugnazione della cartella di pagamento, rispetto al diverso giudicato civile che aveva invece annullato la cartella. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., censurando la decisione per avere attribuito prevalenza al giudicato tributario e, quindi, per avere mantenuto ferma la cartella di pagamento e il consequenziale preavviso di fermo. La Corte, però, non è entrata nel merito della questione del rapporto tra i giudicati, perché ha rilevato che il ricorso non era autosufficiente: non erano stati trascritti né richiamati specificamente i contenuti delle decisioni asseritamente contrastanti, sicché non era possibile verificare la portata delle doglianze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando si deduce un giudicato esterno o un contrasto tra giudicati, il ricorrente debba riportare nel ricorso il testo della sentenza invocata come giudicato, non essendo sufficiente un semplice riassunto o il solo dispositivo. Poiché nel caso concreto mancava la trascrizione o il richiamo specifico dei giudicati confliggenti, la Corte ha reputato il motivo carente di autosufficienza e non scrutinabile nel merito. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte vittoriosa era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sulla cosa giudicata; la censura denunciava la sua violazione per l'asserita erronea prevalenza di un giudicato su un altro

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sul giudicato formale; la violazione è stata dedotta insieme all'art. 2909 c.c. per contestare il regime di prevalenza dei giudicati

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato in via verosimile quale parametro del vizio processuale dedotto, in relazione alla denunciata violazione delle norme sul giudicato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un giudicato esterno richiede il rigoroso rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso: la sentenza invocata deve essere trascritta o comunque riportata in modo specifico nel ricorso.
  • Non è sufficiente, per fondare il motivo su un giudicato esterno, il mero riassunto sintetico della decisione né la riproduzione di soli stralci o del dispositivo; occorre consentire alla Corte il controllo diretto della portata della decisione asseritamente passata in giudicato.
  • Se il ricorso non consente di verificare il contenuto dei giudicati che si assumono contrastanti, la censura è inammissibile perché la Corte non può valutarne la decisività e la relazione reciproca.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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Come è indicizzato

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