Cassazione Penale, Sentenza n. 46366/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato per detenzione illecita di 24,591 g di hashish e per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: (i) l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (novella della Riforma Cartabia) che richiede il deposito di un mandato specifico per l'impugnazione dell'imputato assente, per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; (ii) violazioni relative alla partecipazione al processo dell'imputato dichiarato assente, sostenendo che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza del processo e le notifiche erano state eseguite solo formalmente presso il difensore d'ufficio; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei reati: per il capo a) si contestava la valutazione della destinazione a spaccio della sostanza (argomentazione ritenuta tautologica o basata su indici discutibili), e per il capo b) si sosteneva l'assenza di opposizione ad atto di ufficio in corso di compimento, essendo la condotta collocata dopo il termine degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore in cassazione non aveva depositato il mandato specifico ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la sentenza di appello, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (novellato). La Corte ha ritenuto applicabile la norma anche al ricorso per cassazione (confermando orientamento formatosi in precedenti pronunce), ha respinto il profilo di incostituzionalità ritenendo legittimo l'onere posto all'imputato e proporzionata la sanzione dell'inammissibilità, e ha aggiunto che, per la novità della questione circa l'applicabilità della norma al giudizio di cassazione e in considerazione della giurisprudenza costituzionale, non si dispone la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende. Non entrando nel merito delle censure sostanziali, il processo di legittimità si è concluso con l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte interpreta la norma nel senso che l'onere del deposito del mandato post-sentenza si applica anche al ricorso per cassazione; la sua ratio è evitare impugnazioni che il reperimento successivo dell'imputato possa vanificare e assicurare che l'impugnazione sia espressione dell'effettiva volontà dell'imputato assente
tale norma si applica "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022"
La disposizione collega l'applicabilità della novella alle sentenze pronunciate dopo il termine indicato; la Corte la usa per delimitare l'ambito di applicazione temporale della norma
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020)
disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento
Autorità ha disposto la trattazione scritta del ricorso in mancanza di richiesta di discussione orale, norma procedurale che disciplina la forma di trattazione del giudizio
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che punisce il traffico/detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; è la fattispecie contestata nel capo a) ma la Cassazione non ha esaminato il merito per la inammissibilità procedurale
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; contestata nel capo b), non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata come principio per escludere la condanna alla Cassa delle ammende in presenza di novità giuridiche e mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Se il procedimento è stato svolto in assenza dell'imputato, per impugnare validamente nei gradi successivi (inclusa la cassazione, per sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022) il difensore deve depositare con l'atto d'impugnazione un mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza contestata; la mancata produzione rende il ricorso inammissibile.
- La norma che richiede il mandato post-sentenza è intesa a garantire la consapevolezza dell'imputato circa la celebrazione del grado di giudizio e a prevenire impugnazioni meramente automatiche disposte senza l'effettivo interesse dell'imputato; i tentativi di impugnare la norma per violazione costituzionale incontrano difficoltà se non sono illustrate specifiche e concrete violazioni di diritti fondamentali.
- Le questioni sostanziali (es. valutazione della destinazione a spaccio o la sussistenza della resistenza) potrebbero non essere esaminate se il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali; pertanto la difesa deve curare prima di tutto i profili formali e di rappresentanza (notifiche, mandato, elezione di domicilio) per poter accedere al merito.
- In presenza di processi celebrati in assenza, esistono rimedi restitutori nell'ordinamento che permettono di far valere inadeguatezze nelle notifiche o nell'effettiva conoscenza del processo; la difesa dovrebbe valutare anche queste strade qualora la mancata produzione del mandato renda inammissibile l'impugnazione.
- Per evitare inammissibilità è opportuno che il difensore verifichi tempestivamente la data della sentenza impugnata (per l'applicabilità temporale della norma), ottenga e depositi il mandato post-sentenza con indicazione/elezione di domicilio e mantenga un canale di comunicazione effettivo con l'imputato, soprattutto quando l'imputato è difeso d'ufficio o è irreperibile.
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