Cassazione Civile, Ordinanza n. 23375/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un avviso di addebito per contributi previdenziali e relative sanzioni richiesti in relazione all’attività libero-professionale svolta nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, dichiarando dovute le sanzioni nella misura minore prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a), della L. n. 388/2000. La Corte d’appello aveva poi rigettato il gravame, ritenendo, da un lato, che non fosse stato impugnato il capo di sentenza relativo all’accertamento dell’abitualità dell’attività professionale, con conseguente giudicato interno; dall’altro, che comunque tale requisito risultasse pacifico sulla base di ulteriori elementi, tra cui l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e la dichiarazione del solo reddito derivante dall’attività libero-professionale. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto violazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, lamentando che l’ente previdenziale, pur onerato, non avesse provato l’esercizio abituale della professione e che tale prova non potesse desumersi dall’iscrizione all’albo e dalla partita IVA; ha inoltre contestato l’affermazione della Corte territoriale circa la mancata impugnazione del capo relativo all’abitualità, sostenendo che la censura era stata proposta sia nel ricorso introduttivo sia nell’atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la censura contro la ratio fondata sul passaggio in giudicato dell’accertamento dell’abitualità fosse inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto lo specifico motivo di appello asseritamente proposto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; pertanto, l’accertamento dell’abitualità doveva considerarsi coperto da giudicato interno. Ha aggiunto, in secondo luogo, che la ricorrente non aveva adeguatamente censurato la ulteriore ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva motivato anche sulla base di elementi probatori ulteriori rispetto alla sola iscrizione all’albo e all’apertura della partita IVA. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
Richiamato dalla ricorrente per contestare il presupposto dell’obbligo contributivo in relazione all’esercizio abituale della professione.
Norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata nel motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indica i parametri di legittimità invocati per la denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stata ritenuta violata per mancata trascrizione del motivo di appello richiamato a sostegno della censura, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
Norma applicata nei gradi di merito per la determinazione delle sanzioni nella misura minore ritenuta dovuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone la critica a un capo della sentenza d’appello richiede la puntuale trascrizione o specifica indicazione del motivo di gravame che si assume proposto; in difetto, la doglianza è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte in modo specifico; la mancata censura di anche una sola ratio rende il ricorso inammissibile.
- L’accertamento non specificamente devoluto in appello si consolida in giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in cassazione mediante una contestazione generica o indiretta.
- In materia di contributi previdenziali dovuti per attività libero-professionale, la contestazione dell’abitualità dell’esercizio professionale deve essere dedotta e provata con precise allegazioni e corrispondenti censure, non essendo sufficiente una critica astratta alla motivazione di merito.
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