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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27402/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa e insufficiente motivazione riguardo all'aumento di pena applicato, in sede di riconoscimento della continuazione, al reato per il quale era intervenuto un patteggiamento davanti al GIP del Tribunale di Civitavecchia. Denuncia violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 546 c.p.p., per elusione dei doveri motivazionali del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena attribuito per la continuazione con il reato oggetto della sentenza del GIP di Civitavecchia e ha disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 623 comma 1 lett. c) c.p.p., ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame e nuova motivazione sul punto omesso. La Corte ha precisato che il giudice del merito ha l'obbligo di motivare specificamente ogni aumento di pena nei reati satelliti nella continuazione e che la Corte di legittimità non può supplire la mancata motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Riconosce la discrezionalità del giudice nella scelta della pena ma impone l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'esercizio di tale discrezionalità; la Corte richiede una traccia grafica di motivazione anche se basata su un solo criterio di cui all'art. 133.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri che devono guidare il giudice nella determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice può far riferimento a uno solo dei criteri ma deve comunque esplicitare la scelta.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma processuale collegata al dovere motivazionale nella sentenza di merito (lamentata come elusa dal ricorrente); la Corte usa la segnalazione per contestare l'insufficiente motivazione della decisione impugnata.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    comma 5 e comma V (citati nel testo)

    Norma sostanziale sugli stupefacenti: la fattispecie di cui al comma 5 è stata ricondotta alla continuazione con altri reati di stupefacenti; la Corte segnala che, anche per reati così uniti, occorre motivare specificamente gli aumenti applicati per i reati satelliti.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza come parametro per verificare che non si sia operato un cumulo materiale delle pene e per valutare la proporzione tra le pene nel caso di più reati unificati.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio la sentenza impugnata quando rilevi vizi di motivazione od altri vizi che non consentono decisione definitiva, come fatto nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nei casi di reato continuato il giudice di merito deve motivare specificamente non solo la pena base ma anche ciascun aumento riferibile ai reati satelliti; la motivazione può richiamare un criterio di cui all'art. 133 c.p. ma deve risultare esplicitata.
  • Maggiore è lo scostamento dall'elemento minimo edittale, più stringente è l'obbligo motivazionale: se l'aumento si discosta significativamente dal minimo, il giudice deve fornire una giustificazione analitica.
  • La Corte di Cassazione non può supplire la mancanza di motivazione del giudice di merito: l'omessa motivazione legittima l'annullamento con rinvio per nuovo esame sulla scelta sanzionatoria.
  • Nella determinazione complessiva della pena per reati unificati si deve rispettare il principio di proporzione e i limiti di cui all'art. 81 c.p., evitando forme surrettizie di cumulo materiale.
  • Se la motivazione sull'aumento è carente il rimedio tipico è l'annullamento limitato alla parte viziata con rinvio ad altra sezione per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

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