Sentenza del 19/05/2017 n. 12673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento notificato il 25 giugno 2009, relativo all'IRPEF 2002 e fondato su un presunto incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un rilevante pacchetto azionario. Il motivo principale riguardava l'erronea applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002. M.P. sosteneva che tale proroga non fosse applicabile perché aveva regolarmente aderito e perfezionato la definizione automatica prevista dall'art. 7 della medesima legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che la proroga biennale non era applicabile al contribuente che avesse validamente perfezionato la definizione automatica dei redditi prevista dall'art. 7 della legge n. 289/2002. Il termine ordinario per l'accertamento era quindi scaduto il 31 dicembre 2007, rendendo tardivo l'avviso notificato il 25 giugno 2009. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo
L'adesione e il perfezionamento della definizione automatica impediscono l'applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della stessa legge.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge [...] i termini [...] sono prorogati di due anni
La proroga biennale opera, in linea generale, quando il contribuente non si avvale delle definizioni agevolate, anche se avrebbe potuto farlo o non ha potuto farlo. Tuttavia, non si applica a chi abbia regolarmente aderito e perfezionato la procedura di definizione prevista dall'art. 7.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini ordinari entro i quali l'Amministrazione finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e seguenti
Riguarda l'accertamento sintetico fondato sulla capacità contributiva e sugli incrementi patrimoniali. La Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni relative all'incremento patrimoniale perché il ricorso è stato accolto per la tardività dell'accertamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
Prevede il principio di non retroattività delle disposizioni tributarie; l'art. 10 della legge n. 289/2002 stabiliva espressamente una deroga a tale principio.
Massime di principio
- La proroga dei termini di accertamento prevista da una legge di definizione agevolata deve essere applicata secondo il testo della norma e, trattandosi di un ampliamento dei poteri dell'Amministrazione, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Se il contribuente ha aderito e perfezionato una procedura di definizione agevolata richiamata dalla legge, l'Amministrazione non può normalmente applicare la proroga prevista per chi non si è avvalso di tali disposizioni.
- Per verificare la tempestività di un avviso di accertamento occorre individuare il termine ordinario, verificare eventuali proroghe applicabili e calcolare la data di scadenza; un atto notificato dopo la scadenza è illegittimo per decadenza dell'Amministrazione.
- Quando l'accertamento è tardivo, il giudice può annullarlo senza esaminare le contestazioni relative alla sussistenza del reddito presunto, all'incremento patrimoniale o alla prova fornita dal contribuente.
- La mera circostanza che il contribuente non abbia beneficiato pienamente o che la definizione riguardi solo determinate categorie reddituali non consente di introdurre limitazioni o distinzioni non previste dal testo della legge.
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