Cassazione Civile, Ordinanza n. 25877/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite a ciascuna delle controricorrenti, liquidate complessivamente in euro 5.200 oltre accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società che produce e commercializza vino ha convenuto in giudizio la fornitrice dei tappi di sughero sostenendo che l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, consistito nella fornitura di tappi asseritamente difettosi o non adeguati, avrebbe provocato il vizio del vino poi contestato da un cliente statunitense. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'appello principale e ha accolto un appello incidentale della controparte. In Cassazione la società attrice ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato la valenza indiziaria di una e-mail del 9 ottobre 2012 e in particolare il profilo relativo alla confessione proveniente da soggetto incapace; 2) nullità della sentenza per derivazione dalla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe viziata da errori scientifici emersi solo successivamente mediante una relazione di un tecnico di parte depositata in cassazione; 3) nullità della sentenza e vizio motivazionale per asserita omissione di indagini del consulente tecnico d'ufficio, con critica sostanzialmente rivolta alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna della ricorrente a rifondere le spese al terzo chiamato in garanzia nonché censura sulla condanna al raddoppio del contributo unificato. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi in larga parte inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, e il quarto infondato, osservando che la condanna alle spese verso il terzo chiamato è legittima quando la chiamata non sia manifestamente arbitraria e che il raddoppio del contributo unificato consegue al rigetto dell'impugnazione, non alla lite temeraria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo formulato come vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; è inammissibile se mira a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
La censura sulla valutazione del materiale indiziario non è accoglibile quando risolva una critica al merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza o del procedimento non può essere usata per censurare direttamente l'accertamento di fatto o le valutazioni tecniche di merito.
La pretesa nullità derivata della sentenza per asserita nullità della consulenza tecnica è stata esclusa perché la censura mascherava una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; la doglianza di omissione è inammissibile se tende a contestare il contenuto dell'accertamento tecnico.
art. 111, sesto comma, Cost.
La censura di motivazione apparente o mancante non può essere usata per riproporre un dissenso sull'esito della consulenza tecnica e sulla ricostruzione dei fatti.
La condanna alle spese in favore del terzo chiamato è legittima quando la chiamata in causa non sia del tutto arbitraria; non occorre che la domanda di garanzia sia integralmente infondata.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
Il raddoppio del contributo unificato discende dal rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti, e non presuppone l'accertamento della lite temeraria.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica sotto la veste del vizio di motivazione o della nullità della sentenza.
- La deduzione di errori della consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come violazione di legge o nullità, si risolve in una critica al merito dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se, complessivamente considerata, dà conto del dissenso rispetto agli argomenti probatori dedotti dalla parte, anche senza confutare analiticamente ogni singola affermazione.
- La condanna alle spese in favore del terzo chiamato in garanzia è legittima salvo che la chiamata si riveli palesemente arbitraria; la mera infondatezza parziale della pretesa non esclude la soccombenza sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato è conseguenza processuale del rigetto dell'impugnazione e non richiede un accertamento di responsabilità aggravata o di lite temeraria.
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