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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32548/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria. In primo grado era stata accertata l'illegittimità dei contratti a termine e condannata l'amministrazione al risarcimento del danno da abusiva successione di contratti ex art. 32 L. 183/2010, liquidato in otto mensilità. In appello, però, la decisione era stata riformata perché la lavoratrice era stata poi assunta a tempo indeterminato all'esito di una procedura concorsuale; la Corte territoriale aveva ritenuto che tale assunzione avesse efficacia satisfattiva del c.d. danno comunitario, applicando per analogia principi elaborati in tema di stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso ultra/extrapetizione valorizzando un fatto nuovo sopravvenuto non tempestivamente dedotto dall'azienda; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, contestando l'estensione del principio di efficacia satisfattiva della stabilizzazione a un'assunzione a tempo indeterminato ottenuta mediante selezione concorsuale ordinaria aperta a tutti i richiedenti, e non per effetto diretto dei precedenti contratti a termine; 3) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. per la compensazione delle spese disposta in appello nonostante il rigetto fosse dipeso da un fatto sopravvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'intervenuta assunzione a tempo indeterminato costituisse un fatto impeditivo/modificativo del diritto al risarcimento, rilevabile anche d'ufficio come eccezione in senso lato e accertabile dal giudice sulla base di elementi ritualmente acquisiti o acquisibili, anche mediante i poteri istruttori officiosi del rito del lavoro. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'efficacia riparatoria della stabilizzazione opera solo quando vi sia una stretta correlazione tra l'abuso dei contratti a termine e l'immissione in ruolo, correlazione che richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e sia effetto diretto e immediato dello stesso; tale condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, anche se riservata ai dipendenti a termine. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto indicato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata per censurare il preteso vizio di extra o ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché il fatto sopravvenuto poteva essere rilevato d'ufficio come eccezione in senso lato.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere che il giudice avesse deciso su un fatto non tempestivamente introdotto dalla parte resistente.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La ricorrente ne ha denunciato la violazione per contestare l'applicazione, al pubblico impiego privatizzato, dell'efficacia satisfattiva della successiva assunzione a tempo indeterminato.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Norma posta a base della condanna risarcitoria in primo grado per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Capi di ricorso utilizzati per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Capi di ricorso usato per le doglianze sulla violazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale non partecipata seguita in cassazione.

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    Citato per affermare che, nel rito del lavoro, il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti.

  • artt. 91 e seguenti c.p.c.

    Invocati per censurare la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • L. n. 228/2012

    Citata quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata, tramite la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato, come parametro eurounitario per la tutela contro l'abuso nella successione dei contratti a termine.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'intervenuta assunzione a tempo indeterminato del lavoratore può incidere sul diritto al risarcimento per abuso nella reiterazione dei contratti a termine solo se l'amministrazione prova un fatto impeditivo o modificativo rilevabile anche d'ufficio come eccezione in senso lato, sulla base di elementi ritualmente acquisiti al processo.
  • L'efficacia satisfattiva della successiva immissione in ruolo del lavoratore sussiste soltanto quando vi sia una stretta correlazione causale tra l'abuso e la stabilizzazione: l'assunzione deve avvenire nei ruoli dell'ente autore dell'illecito ed essere effetto diretto e immediato della pregressa condotta abusiva.
  • Se l'assunzione a tempo indeterminato avviene all'esito di una procedura concorsuale ordinaria, la sola pregressa reiterazione di contratti a termine non basta a escludere il risarcimento del danno comunitario, occorrendo una specifica valutazione in fatto del nesso tra la procedura di reclutamento e l'abuso.
  • Nel rito del lavoro, il giudice può utilizzare i poteri istruttori officiosi per accertare fatti rilevanti sopravvenuti e per valutare eccezioni in senso lato dedotte o rilevabili d'ufficio.
  • La mera compensazione delle spese resta assorbita quando la cassazione intervenga su una questione preliminare che impone un nuovo esame del merito; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità spetta al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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