Cassazione Civile, Ordinanza n. 08953/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo relativi a numerose cartelle di pagamento riferite a crediti tributari, deducendo la mancata notifica delle cartelle, la decadenza e la prescrizione dei crediti, nonché l'illegittimità di interessi e sanzioni. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'erede del contribuente, ritenendo non ammissibile nel processo tributario un ricorso cumulativo contro più atti tra loro non collegati. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo avverso una pluralità di ruoli e cartelle; 2) motivazione apparente per mancata spiegazione della ritenuta eterogeneità delle questioni; 3) riproposizione di tutte le censure di merito già svolte nei precedenti gradi. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte richiama lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato, e il principio delle Sezioni Unite sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo solo nei limiti normativamente previsti e, comunque, solo rispetto all'atto impositivo o riscossivo sottostante.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile nei giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e, verificato che nel caso concreto non ricorrevano le ipotesi eccezionali di impugnazione diretta previste dalla norma, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Pronunciando sul ricorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e, definendo la controversia in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Non sono state poste spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle controparti.
Norme richiamate
La definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere comporta l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
Il giudice può attribuire ai fatti e ai rapporti una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dalle parti, purché i fatti rilevanti coincidano con quelli allegati.
È vietato porre a base della decisione fatti non puntualmente allegati o contestati negli atti difensivi delle parti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile; sono ammessi casi di impugnazione diretta solo se il debitore dimostra un pregiudizio specificamente previsto dalla norma.
Sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi previsti dalla legge, non il mero estratto di ruolo.
art. 1, 27 e 29 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità del ricorso cumulativo nel processo tributario.
Sono invocati a sostegno della censura sulla cumulabilità e sul corretto contraddittorio/processo, ma la decisione finale si fonda sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in chiave di tutela del diritto di difesa, ma la Corte valorizza lo ius superveniens e la disciplina speciale sull'interesse ad agire.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Richiamato solo come dato fattuale dalla ricorrente per indicare l'iscrizione di ipoteca a garanzia della riscossione.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo ha natura di mero elaborato informatico che riepiloga gli elementi del ruolo e non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- In materia di riscossione mediante ruolo, l'impugnazione deve colpire l'atto impositivo o riscossivo sottostante; l'azione contro il solo estratto di ruolo è inammissibile salvo i tassativi casi di impugnazione diretta previsti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti perché chiarisce e specifica l'interesse alla tutela immediata, incidendo sul regime processuale della domanda.
- Nel processo tributario il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non può fondare la decisione su fatti non introdotti dalle parti con specifica allegazione o contestazione.
- Quando il giudizio è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
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