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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01395/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Una società operante nel settore della gestione immobiliare, proprietaria di un unico immobile aggredito da esecuzione forzata, aveva chiesto l’ammissione al concordato preventivo con riserva, preannunciando un concordato liquidatorio con assuntore. Dopo la concessione di termini e una successiva richiesta di proroga per valutare un diverso percorso di ristrutturazione, la società ha rinunciato alla procedura prenotativa, rappresentando l’intenzione di percorrere un piano di risanamento attestato. Nel frattempo il pubblico ministero, intervenuto nel procedimento, aveva espresso un parere favorevole all’accoglimento della richiesta e, ove disattesa, formulato domanda di fallimento. Il tribunale, sciolta la riserva, ha dichiarato il fallimento rilevando il perdurare dello stato di insolvenza. La corte d’appello ha rigettato il reclamo della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 e 7 l.fall., sostenendo che fosse stata avallata una illegittima dichiarazione d’ufficio di fallimento sulla base di un’interpretazione abnorme della domanda del P.M.; con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 15, 162 e 173 l.fall., assumendo che il fallimento fosse stato dichiarato senza apertura di una procedura prefallimentare e in violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione dell’istanza del pubblico ministero, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile come violazione di legge. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che vi fosse stata lesione del diritto di difesa o una preclusione processuale: la domanda di fallimento del P.M. si era inserita ritualmente nel procedimento di concordato con riserva; la rinuncia al concordato non ne determinava l’immediata chiusura automatica; la società era comunque a conoscenza dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento ed era stata posta in condizione di difendersi, anche mediante il termine concesso per memorie. La Corte ha inoltre valorizzato l’orientamento secondo cui, in pendenza di concordato preventivo, la dichiarazione di fallimento può intervenire quando la domanda concordataria sia divenuta inammissibile o improcedibile, assimilando la rinuncia alla domanda alla dichiarazione di inammissibilità. Condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    consente il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e l’assegnazione di un termine per la proposta completa.

  • art. 182-bis l.fall.

    richiamato come possibile percorso alternativo di soluzione della crisi mediante accordo di ristrutturazione dei debiti.

  • art. 6 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della dichiarazione di fallimento; la Corte rileva che la questione riguarda in realtà l’interpretazione dell’istanza del P.M.

  • art. 7 l.fall.

    il P.M., una volta informato della procedura concordataria, può partecipare al procedimento e formulare anche richiesta di fallimento; la Corte estende il principio anche all’ipotesi di rinuncia al concordato.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    richiede che il debitore sia posto in condizione di comprendere che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti del fallimento e di esercitare il diritto di difesa.

  • art. 162 l.fall.

    la Corte assimila la rinuncia al concordato alla dichiarazione di inammissibilità quanto agli effetti processuali rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento.

  • art. 173 l.fall.

    richiamato per affermare che, in pendenza di concordato, il P.M. può intervenire e chiedere il fallimento nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 179 l.fall.

    indicato insieme agli altri eventi che consentono la dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato.

  • art. 180 l.fall.

    indicato insieme agli altri eventi che consentono la dichiarazione di fallimento all’esito del giudizio di omologazione.

  • art. 72, comma 1, c.p.c.

    richiamato per l’equiparazione dei poteri processuali del pubblico ministero a quelli delle parti private nel processo civile.

  • art. 1362 ss. c.c.

    esclusi come criteri applicabili all’interpretazione delle domande giudiziali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    previsto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione dell’istanza giudiziale o dell’atto processuale è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, non può essere censurata come violazione di legge quando la doglianza miri soltanto a ottenere una lettura diversa del contenuto dell’atto.
  • Negli atti processuali rileva l’intenzione della parte solo nei limiti in cui sia esplicitata in modo da consentire alla controparte di comprenderne l’effettivo contenuto e di predisporre un’adeguata difesa.
  • In pendenza di concordato preventivo, anche nella forma con riserva, il pubblico ministero può partecipare al procedimento e chiedere il fallimento quando emerga l’insolvenza, purché il debitore sia posto in condizione di contraddire su tale iniziativa.
  • La rinuncia alla domanda di concordato non produce automaticamente la chiusura immediata del procedimento in modo da impedire ogni iniziativa del pubblico ministero; ai fini processuali, può essere trattata in modo analogo alla dichiarazione di inammissibilità della domanda, con conseguente possibilità di dichiarazione di fallimento anche contestuale.
  • Il diritto di difesa del debitore è rispettato se l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento è portata a sua conoscenza con modalità idonee e gli viene concesso un termine per articolare le proprie difese, anche all’interno del procedimento concordatario.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImplicazioni processuali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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