Cassazione Civile, Ordinanza n. 39180/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente alcune cartelle di pagamento iscritte a ruolo in relazione a diversi anni d’imposta, in parte a titolo provvisorio perché gli avvisi di accertamento presupposti erano stati impugnati, in parte a titolo definitivo perché un avviso di accertamento non era stato autonomamente impugnato. Il contribuente aveva impugnato le cartelle, ma il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo che una precedente sentenza della stessa giurisdizione, che aveva ridotto la pretesa sugli atti impositivi presupposti, dovesse riflettersi anche sulle cartelle oggetto del giudizio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme processuali tributarie per non avere dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, che avrebbe introdotto nuove eccezioni riferite a un avviso di accertamento ormai definitivo; (2) violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione della sentenza per avere il giudice di merito motivato solo per relationem alla precedente decisione, senza considerare che quella riguardava soltanto una annualità e non tutte le iscrizioni a ruolo; (3) violazione delle norme sulla riscossione e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR ridotto la pretesa nonostante la definitività di parte degli accertamenti e la diversità delle iscrizioni a ruolo. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili per difetto di specificità. Ha ritenuto che le censure dell’Agenzia si fondassero su una diversa ricostruzione dei fatti processuali e documentali, in particolare sulla distinzione tra iscrizioni a ruolo definitive e provvisorie e sulla portata della precedente sentenza richiamata dal giudice d’appello, ma che tali circostanze non fossero state adeguatamente dimostrate o riprodotte nel ricorso. La Corte ha valorizzato l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo cui le cartelle derivavano da iscrizioni a ruolo provvisorie e la sentenza richiamata riguardava gli atti presupposti da cui erano derivate le iscrizioni contestate. È stata inoltre respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal controricorrente ex art. 360-bis c.p.c. perché formulata in modo generico. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
l’eccezione di inammissibilità fondata su questa norma è stata disattesa perché dedotta in modo generico, senza specifica correlazione al contenuto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
i motivi sono stati formalmente ricondotti a vizi processuali, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà carenti di specificità e miravano a una diversa ricostruzione del fatto.
artt. 53, 57, comma 2, e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
invocati per sostenere l’inammissibilità dell’appello del contribuente, ma la doglianza è stata ritenuta non autosufficiente e non specificamente supportata.
artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per censurare la motivazione della sentenza di appello, ma senza successo perché la Corte ha ritenuto inammissibile la critica per difetto di specificità.
richiamato per contestare l’apparenza della motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva effettuato un accertamento in fatto sulla natura delle iscrizioni e sulla riferibilità della precedente sentenza.
artt. 14, comma 1, lett. b), e 15 d.P.R. n. 602/1973
invocati per negare la possibilità di incidere su iscrizioni a ruolo definitive; la censura non è stata accolta perché non sorretta da un’adeguata dimostrazione documentale del presupposto fattuale.
richiamato per lamentare che il giudice d’appello avrebbe posto a base della decisione fatti non contestati; la Corte ha ritenuto insuperabile l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti processuali devono essere sorrette da puntuale autosufficienza, con specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la natura delle iscrizioni a ruolo e la riferibilità di una precedente decisione agli atti presupposti, la cassazione non può sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura dei documenti se il ricorrente non dimostra in modo adeguato l’errore denunciato.
- La motivazione per relationem non è di per sé apparente se il richiamo consente di individuare il contenuto decisorio rilevante e il giudice di merito lo utilizza per trarne un accertamento puntuale sui fatti di causa.
- Le doglianze sulla definitività di un atto impositivo e sulla conseguente illegittimità della riscossione richiedono la prova chiara del titolo dell’iscrizione a ruolo e del relativo presupposto; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
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