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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27700/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva eseguito lavori di ristrutturazione per una committente, emettendo fatture poi cedute a due banche prima del fallimento della cedente, con notifica alla debitrice ceduta. Dopo la dichiarazione di fallimento della cedente, la committente aveva chiesto al tribunale ordinario di accertare a chi dovesse pagare i crediti fatturati, opponeva inoltre un controcredito per asseriti vizi e difformità dei lavori in compensazione. La curatela fallimentare contestava la proponibilità della controversia davanti al giudice ordinario, sostenendo che le questioni dovessero essere trattate nel procedimento di verifica del passivo e che il rigetto delle insinuazioni delle banche avesse prodotto un giudicato endofallimentare di inopponibilità delle cessioni anche fuori dal fallimento. Con il ricorso per cassazione la curatela deduceva: 1) violazione delle norme sulla cessione e sulla fallimentare perché le cessioni, inserite in un rapporto di conto anticipi, avrebbero avuto funzione di garanzia e sarebbero rimaste inopponibili alla massa; 2) violazione dell'efficacia del giudicato endofallimentare formatosi sul rigetto delle domande di ammissione al passivo delle banche; 3) violazione delle norme fallimentari perché il controcredito della committente non sarebbe stato opponibile in sede ordinaria, essendo da far valere solo nel passivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure perché il giudizio ordinario non verteva sull'accertamento di crediti verso la massa fallimentare, ma sulla titolarità di crediti della fallita verso un terzo debitore ceduti prima del fallimento, con notifica tempestiva; quindi non si applicava lo speciale rito dell'accertamento del passivo. Ha inoltre affermato che il giudicato endofallimentare sull'ammissione o esclusione del credito spiega effetti limitati al concorso e non fa stato fuori dal fallimento. Quanto al controcredito per vizi, esso era stato speso solo in compensazione per paralizzare la pretesa e non come autonoma domanda di condanna, sicché poteva essere esaminato nel giudizio ordinario. La Corte ha condannato la curatela alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la pronuncia d'appello; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo le domande correttamente esaminate nei loro reali oggetti

  • art. 1829 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la funzione di garanzia delle cessioni in conto anticipi; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto

  • art. 53 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità delle cessioni e al concorso fallimentare; la Corte ritiene la controversia estranea all'accertamento del passivo

  • art. 24 l.fall.

    eccepito in primo grado per sostenere la competenza/attrazione fallimentare; la Corte conferma che la lite sulla titolarità del credito ceduto non rientra nel passivo

  • art. 67 l.fall.

    richiamato con riferimento all'azione revocatoria fallimentare, ritenuta tardivamente proposta e quindi non decisiva nel presente giudizio

  • art. 56 l.fall.

    richiamato per la compensazione; la Corte ribadisce che il controcredito può essere opposto in via riconvenzionale per paralizzare la pretesa del curatore

  • art. 96 l.fall.

    la Corte afferma che il giudicato endofallimentare ex art. 96 ha effetti limitati al concorso e non si estende ai giudizi ordinari verso terzi

  • art. 120, comma 4, l.fall.

    utilizzato come argomento per mostrare che la decisione di ammissione al passivo vale solo come prova scritta e non come giudicato esterno

  • artt. 93 e ss. l.fall.

    si applicano alle domande di accertamento di crediti verso la massa, non alle controversie sulla titolarità di crediti del fallito verso terzi

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    fonte degli interessi moratori riconosciuti in appello sulla somma dovuta per i crediti ceduti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La controversia tra curatela, debitore ceduto e cessionario sulla titolarità di crediti del fallito ceduti prima della dichiarazione di fallimento non integra una domanda di accertamento del passivo quando non si chiede una pronuncia di condanna o accertamento di crediti verso la massa.
  • Il giudicato endofallimentare sull'ammissione o esclusione di un credito dal passivo ha efficacia limitata al concorso e non fa stato nei giudizi ordinari tra fallimento e terzi estranei all'accertamento del passivo.
  • Il rigetto dell'insinuazione al passivo di un cessionario per difetto di data certa del rapporto di anticipazione non rende automaticamente inopponibile, in ogni altra sede, la cessione del credito verso il debitore ceduto se la lite riguarda la titolarità del credito ceduto alla data del fallimento.
  • In una controversia promossa dal debitore ceduto per individuare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento, il controcredito verso il fallimento dedotto solo in compensazione può essere esaminato dal giudice ordinario quando è usato come eccezione paralizzante e non come domanda autonoma di condanna.
  • La qualificazione della domanda dipende dal petitum sostanziale: se il thema decidendum è l'esistenza del credito nel patrimonio del cedente al momento del fallimento, la causa riguarda l'attivo fallimentare e non l'accertamento del passivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCessione del creditoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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