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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 2001 e si fondava su indagini bancarie relative anche a un conto intestato al marito della contribuente, sul quale lei era delegata a operare. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile in 103.925,07 euro, rispetto ai 9.361,81 euro dichiarati, e aumentato la produzione netta imponibile da 1.272,54 a 100.017,04 euro e il volume d’affari da 7.901,79 a 52.885,18 euro, ai fini Irpef, Irap e Iva. La contribuente contestava, con sette motivi, l’utilizzo delle movimentazioni di un conto formalmente intestato a terzi e la presunzione applicata ai prelevamenti; denunciava inoltre vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione delle regole sull’onere e sulla valutazione della prova. A sostegno della propria versione aveva invocato prestiti gratuiti dei soci della principale cliente e pagamenti per lavori edilizi, ma i giudici di merito avevano ritenuto non adeguatamente provate tali giustificazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e sette i motivi e, quindi, il ricorso, senza riesaminare nel merito la legittimità sostanziale dell’accertamento. I motivi relativi ai vizi motivazionali erano privi del necessario momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; i quesiti di diritto degli altri motivi non rispettavano il relativo paradigma. In particolare, il primo muoveva da una ricostruzione non corrispondente alla sentenza impugnata, che aveva valorizzato la concreta disponibilità del conto da parte della contribuente; il terzo era carente di autosufficienza e pertinenza; il quinto formulava una questione astratta senza individuare il passaggio censurato; il settimo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui le indagini bancarie possono riguardare conti intestati a terzi quando elementi sintomatici ne giustifichino la riferibilità al contribuente, sul quale grava la prova contraria. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto difese; le spese anticipate restano a carico della ricorrente. La decisione impugnata, che aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente da parte della Commissione tributaria provinciale di Lodi, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Tale regime comporta, per i motivi riconducali all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3) e n. 4), che essi devono essere corredati - a pena di inammissibilità - da appositi "quesiti di diritto" contenenti: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare.

    Per i ricorsi soggetti al regime transitorio applicabile alle sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, i motivi di violazione di legge o nullità processuale dovevano contenere quesiti di diritto strutturati e pertinenti, a pena di inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Quanto invece ai motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, è necessario che sia formulato - sempre a pena di inammissibilità - il c.d. "momento di sintesi" (o "quesito di fatto"), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo, dunque un quid pluris rispetto all'illustrazione del mezzo.

    Nel regime processuale applicabile alla controversia, le censure motivazionali dovevano individuare in modo distinto e sintetico il fatto controverso e decisivo e spiegare perché la motivazione fosse inadeguata. Il controllo di legittimità non consente di trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale e non circoscrive l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al soggetto sottoposto a verifica, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità allo stesso soggetto delle somme movimentate sui conti cointestati con il coniuge del contribuente o i suoi familiari, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici, come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti cointestati con i suoi familiari siano in tutto o in parte ad essi riferibili.

    Le indagini bancarie possono estendersi a conti formalmente intestati a terzi, anche familiari, se elementi sintomatici consentono di riferire al contribuente la disponibilità o le movimentazioni. Una volta operante tale collegamento presuntivo, spetta al contribuente dimostrare che le somme appartengono, in tutto o in parte, al titolare terzo. La citazione riportata dalla Corte richiama direttamente l’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e viene utilizzata per esporre il principio applicato anche nel contesto delle indagini bancarie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7

    il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale e non circoscrive l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al soggetto sottoposto a verifica, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità allo stesso soggetto delle somme movimentate sui conti cointestati con il coniuge del contribuente o i suoi familiari, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici, come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti cointestati con i suoi familiari siano in tutto o in parte ad essi riferibili.

    La disposizione non limita l’indagine ai rapporti bancari intestati esclusivamente al soggetto verificato: l’accesso a conti di terzi e la riferibilità delle relative movimentazioni possono essere fondati su indizi concreti, con onere del contribuente di provare l’estraneità, totale o parziale, delle somme.

  • Art. 115 c.p.c.

    La Corte distingue la violazione del principio di disponibilità delle prove dalla contestazione della valutazione dei fatti: non è possibile invocare l’art. 115 c.p.c. per ottenere in cassazione una nuova ponderazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • Artt. 112 e 132 c.p.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Erano invocati dalla ricorrente in relazione alla dedotta omessa pronuncia e alla nullità della sentenza tributaria. La Corte non ha deciso nel merito la questione, rilevando che la censura era carente di autosufficienza e non pertinente, anche perché la ricorrente riconosceva che il giudice aveva statuito sull’eccezione.

Massime di principio

  • Un conto intestato formalmente a un familiare non è automaticamente sottratto alle indagini fiscali: la delega operativa, la disponibilità concreta e altri elementi sintomatici possono giustificare l’esame delle movimentazioni e la loro riferibilità al contribuente.
  • Quando l’Ufficio fonda l’accertamento sulla riferibilità di movimentazioni bancarie a un contribuente, la mera intestazione del conto a un terzo non basta a escluderla; il contribuente deve fornire prova concreta che le somme siano del terzo o comunque estranee alla propria attività.
  • Nel ricorso per cassazione occorre individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis. Censure generiche, quesiti astratti o privi del necessario contenuto possono comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • La cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non consente di chiedere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, salvo che sia dedotto e adeguatamente formulato uno specifico vizio ammesso dalla legge.

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