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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13148/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni 2006-2008 su otto unità immobiliari possedute da una società cooperativa agricola. La commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, aveva annullato gli avvisi ritenendo che la contribuente avesse presentato istanza di riconoscimento della ruralità ai sensi della normativa sopravvenuta e che tale ruralità dovesse considerarsi riconosciuta anche per le unità immobiliari soppresse per fusione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha denunciato violazione della normativa sulla ruralità dei fabbricati e del procedimento catastale, sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse attenuto ai limiti della pronuncia rescindente, non avesse verificato l’effettiva annotazione catastale della ruralità, avesse erroneamente esteso l’istanza a immobili non più esistenti o comunque già oggetto di diversa procedura DOCFA, e avesse omesso di pronunciare su specifiche eccezioni; con l’ultimo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla soppressione e fusione delle particelle catastali. La società contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, nella disciplina applicabile, il riconoscimento della ruralità ai fini dell’esenzione ICI non discende dalla sola presentazione dell’istanza o dalla mancata contestazione dell’Agenzia, ma richiede la specifica annotazione negli atti catastali prevista dal d.m. 26 luglio 2012. Anche per le unità immobiliari già censite e poi soppresse per fusione, l’annotazione deve essere effettuata sull’unità derivata con riferimento allo stadio catastale precedente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi di accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la complessità e l’evoluzione del quadro interpretativo.

Norme richiamate

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis

    Ha introdotto una procedura per la variazione catastale volta al riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis

    Ha previsto che le domande di variazione catastale producano il riconoscimento della ruralità, rinviando a un decreto ministeriale per le modalità di inserimento dell’annotazione negli atti catastali.

  • d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2

    Per i fabbricati diversi da quelli già censiti in D/10 la ruralità deve essere inserita mediante specifica annotazione catastale; la domanda non basta da sola.

  • d.m. 26 luglio 2012, art. 2, comma 3

    La domanda di riconoscimento della ruralità va presentata per le unità immobiliari abitative e strumentali all’attività agricola, salvo quelle già accertate in categoria D/10.

  • d.m. 26 luglio 2012, art. 2, comma 6

    Per iscrizione o cancellazione dell’annotazione di ruralità occorre apposita richiesta; la procedura DOCFA resta riservata ai casi di nuovo classamento e rendita.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter

    Le domande di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione producono effetti retroattivi a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis

    Ai fini ICI non si considerano fabbricati le unità immobiliari che possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    La ruralità, se riconosciuta secondo il dato catastale, esclude l’assoggettamento del fabbricato all’ICI.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme processuali utilizzate per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali, il requisito della ruralità è oggettivamente ancorato al dato catastale e richiede la relativa classificazione o annotazione nei registri catastali, non essendo sufficiente la sola strumentalità agricola in fatto dell’immobile.
  • La domanda di riconoscimento della ruralità non produce da sola l’effetto esonerativo: è necessaria l’annotazione catastale prevista dalla disciplina attuativa; l’eventuale mancato diniego dell’amministrazione non equivale a riconoscimento se non risulta completato il procedimento previsto.
  • Quando un immobile originario sia stato soppresso per frazionamento, fusione o altra variazione catastale, le annotazioni riferite alla ruralità devono essere riportate sull’unità derivata con richiamo allo stadio catastale precedente, perché il sistema catastale conserva la traccia storica delle vicende dell’immobile.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi ai limiti e ai criteri fissati dalla pronuncia rescindente, verificando i punti indicati dalla Cassazione e non sostituendo a tali verifiche un accertamento diverso o incompleto.
  • Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, rigettando la domanda originaria quando la ricostruzione normativa e documentale escluda il diritto fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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