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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03578/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto da una persona fisica che contestava fatture emesse da due società del settore energetico per un importo complessivo di euro 4.958,89, assumendo l’erroneità dei consumi addebitati e chiedendo in via principale l’accertamento dell’inesistenza del debito, o in subordine la sua riduzione. Una delle società convenute formulava anche domanda riconvenzionale per il pagamento di somme riferite a consumi di energia elettrica non pagati, poi ridimensionata a seguito di fatturazione di storno e dell’esito dell’accertamento tecnico. In primo grado il giudice di pace accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava estinto per compensazione il credito dell’attrice; in appello la domanda veniva dichiarata inammissibile ex art. 342 c.p.c., con rigetto solo del motivo sull’incompetenza per valore. In cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello contenesse motivi sufficientemente specifici; 2) violazione degli artt. 38 e 40 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe prima dichiarato inammissibile l’appello e poi esaminato nel merito l’eccezione di incompetenza; 3) violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., per omessa pronuncia sulla contestazione dei consumi e per la condanna alle spese nonostante una asserita anomalia dei consumi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente non avesse rispettato l’onere di specifica indicazione e trascrizione, nel ricorso, del contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure, in particolare della CTU svolta in primo grado, senza indicarne neppure la sede processuale. Di conseguenza le doglianze risultavano apodittiche e non intellegibili sulla sola lettura del ricorso, con preclusione del vaglio di merito. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; nel caso concreto il ricorso per cassazione non ha superato il vaglio di ammissibilità sulla censura relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda le censure, con specificazione della loro sede processuale; la mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le doglianze di violazione di legge, ma non basta a superare la carenza di specificità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per la censura sulla gestione dell’eccezione di incompetenza, ma la doglianza resta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per il vizio motivazionale/omesso esame, ma non può essere scrutinato senza l’indicazione puntuale degli atti rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo richiamava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese; la relativa doglianza non viene esaminata nel merito.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato per la questione dell’incompetenza per valore; la censura non è scrutinata nel merito per l’inammissibilità complessiva.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 38 c.p.c. sulla competenza; la censura non è scrutinata nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si fondano su documenti o atti del giudizio di merito non adeguatamente trascritti o specificamente localizzati nel ricorso, perché viene meno il requisito di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non può valutare il merito delle doglianze se il ricorso non consente, con la sola sua lettura, di comprendere in modo chiaro e intellegibile i fatti rilevanti e il contenuto degli atti richiamati.
  • La specificità dei motivi di ricorso e l’indicazione puntuale degli elementi documentali posti a fondamento delle censure costituiscono requisiti preliminari e pregiudiziali rispetto all’esame della fondatezza nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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