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Sentenza

Sentenza n. 13120/2026 - Roma, Sezione 4T

Giustizia amministrativa202308474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una casa mobile, dei marciapiedi e del viale d'accesso realizzati senza titolo edilizio e paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 del medesimo decreto, sul presupposto che la casa mobile non fosse stabilmente ancorata al suolo, fosse priva di collegamenti ai pubblici servizi e fosse destinata a esigenze meramente temporanee, sicché non avrebbe costituito un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che l'ordine di demolizione avrebbe dovuto illustrare specificamente le ragioni per cui il manufatto non poteva essere considerato precario e temporaneo. Le opere comprendevano una casa mobile composta da due moduli, due marciapiedi e un viale d'accesso in calcestruzzo, nonché un pozzo, realizzati su area soggetta a vincolo paesaggistico e ricompresa in una zona di espansione residenziale subordinata alla pianificazione attuativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo l'accertamento comunale secondo cui tutte le opere erano state realizzate in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici. In base all'art. 3, comma 1, lett. e5), d.P.R. n. 380/2001, l'installazione di manufatti leggeri, comprese roulotte, camper e case mobili, costituisce intervento di nuova costruzione quando i manufatti siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro o depositi e non siano destinati a esigenze meramente temporanee. Nel caso concreto il ricorrente non ha provato la destinazione realmente transitoria della casa mobile; tale prospettazione è stata inoltre smentita dall'allaccio elettrico, dal pozzo e dalla realizzazione di marciapiedi e viale d'accesso in calcestruzzo, elementi incompatibili con un uso meramente precario e idonei a dimostrare una stabile alterazione dello stato dei luoghi. Il Collegio ha inoltre rilevato che i manufatti in legno sviluppavano nuova cubatura e che, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001, erano soggetti a permesso di costruire, oltre che all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso il difetto di motivazione: la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata, fondata sul mero accertamento dell'abuso, poiché la ponderazione degli interessi è stata effettuata a monte dal legislatore. L'ordine di demolizione non richiede quindi una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, una comparazione con gli interessi privati o una valutazione dell'affidamento del destinatario; il decorso del tempo non legittima una situazione abusiva e non fonda un affidamento tutelabile. Per la stessa ragione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né un'ampia motivazione. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    La nozione di intervento di nuova costruzione comprende, ai sensi del comma 1, lett. e5), anche l'installazione di manufatti leggeri, roulotte, camper e case mobili destinati a uso abitativo o ad altro uso durevole, salvo esigenze meramente temporanee e la specifica eccezione delle strutture ricettive all'aperto conformi alla normativa di settore.

  • art. 10 d.P.R. n. 380/2001

    Sono soggetti a permesso di costruire i manufatti che sviluppano nuova cubatura e le installazioni qualificabili come interventi di nuova costruzione.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di demolizione e ripristino per interventi edilizi eseguiti in assenza totale di titolo.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Per gli interventi realizzati su area sottoposta a vincolo paesaggistico è necessaria la previa autorizzazione paesaggistica, ulteriore rispetto al titolo edilizio.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, trattandosi di attività vincolata di repressione dell'abuso edilizio.

Massime di principio

  • L'installazione di una casa mobile o di altro manufatto leggero integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire quando, valutata oggettivamente la sua consistenza e destinazione, sia idonea a soddisfare un bisogno durevole e a determinare una stabile alterazione dello stato dei luoghi; la mera assenza di un ancoraggio permanente al suolo non è decisiva.
  • La destinazione a esigenze meramente temporanee deve essere dimostrata dal privato che la invoca. Elementi quali allacci elettrici, pozzi, opere in calcestruzzo, marciapiedi e viali d'accesso possono costituire indici oggettivi di un'utilizzazione durevole e incompatibile con la precarietà del manufatto.
  • La realizzazione di opere edilizie prive del titolo necessario su area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede sia il titolo edilizio prescritto sia la previa autorizzazione paesaggistica; l'assenza di tali titoli legittima l'ordine demolitorio per tutte le opere abusivamente realizzate.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive è espressione di attività amministrativa vincolata, fondata sull'accertamento dell'illecito: non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né la motivazione circa un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
  • Il decorso del tempo non rende legittima una situazione edilizia abusiva e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua conservazione; per l'ordine di demolizione non sono pertanto necessarie né una motivazione rafforzata né, secondo il principio applicato dal giudice, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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