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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40103/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi a prestazioni tecniche/professionali. Il destinatario del decreto, insieme ad altri soggetti chiamati a risponderne, propose opposizione deducendo: mancato conferimento dell'incarico al professionista; inesistenza di prova che il mandato fosse stato conferito anche dagli altri opponenti; sopravvenuta carenza di legittimazione passiva di alcuni di essi; allegata sproporzione del compenso; asserita incapacità naturale dell'originario dante causa al momento della stipula dell'accordo collegato alle prestazioni tecniche. Il Tribunale accolse solo parzialmente l'opposizione, ritenendo provato il conferimento dell'incarico da parte dell'originario committente e non dimostrata l'incapacità naturale, mentre escludeva la prova del coinvolgimento degli altri opponenti. In appello fu confermata la decisione. In cassazione il soccombente dedusse un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., 1321, 1325, 1326, 2230, 2697 e 2729 c.c. e sostenendo che la sentenza d'appello sarebbe stata affetta da motivazione meramente apparente, poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza una autonoma e reale disamina del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali, in realtà mirava a sollecitare una rivalutazione del giudizio di fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non si era limitata a un'adesione acritica alla sentenza di primo grado, ma aveva esaminato le dichiarazioni rese dal professionista in interrogatorio e quelle dei testimoni, fornendo una motivazione coerente e adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la pretesa carenza di motivazione, ma la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge dalla decisione una specifica applicazione autonoma della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte non ravvisa violazione, perché il giudice d'appello ha esaminato il materiale probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti motivazione solo apparente.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla formazione del contratto, ma non oggetto di specifica applicazione decisoria.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non svolge un'interpretazione autonoma della norma nel provvedimento.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non risulta oggetto di specifica ratio decidendi nella pronuncia di legittimità.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina della prestazione d'opera intellettuale; la decisione riguarda però soprattutto l'inammissibilità della censura sul fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la doglianza perché essa implica una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non entra nel merito della censura, ritenendola volta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato dal ricorrente; la Corte qualifica la doglianza come inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La motivazione è solo apparente quando manchi realmente l'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se la sentenza d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, esamini specificamente gli elementi di prova rilevanti.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle prove, salvo che si denunci un effettivo errore nell'uso del materiale probatorio o nel principio di disponibilità della prova.
  • Quando il giudice di appello condivide la decisione di primo grado ma integra il proprio convincimento con l'esame di testimonianze e dichiarazioni rese in causa, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile la ratio della conferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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