Cassazione Civile, Ordinanza n. 33308/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da una dipendente nei confronti dell'amministrazione di appartenenza per ottenere l'annullamento di sanzioni disciplinari irrogate in sede lavoristica pubblica. In primo grado e in appello la sanzione più grave della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni era stata annullata, mentre era stata ritenuta legittima la sanzione della multa pari a quattro ore. La stessa interessata ha poi proposto revocazione avverso la decisione d'appello, deducendo un errore di fatto: secondo la sua prospettazione, la Corte avrebbe considerato come effettivi fatti insussistenti e non provati, discostandosi dalla realtà processuale. Avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione per difetto dei presupposti dell'art. 395 c.p.c., la dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme processuali, lavoristiche e convenzionali, sostenendo che l'errore revocatorio consistesse nella divergenza tra realtà processuale e contenuto della sentenza; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per mancata sottoscrizione telematica, motivazione apparente o mancante, e mancata valutazione dell'accesso agli atti disciplinari e delle conseguenti garanzie procedimentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse un autentico errore di fatto revocatorio, ma mirasse in sostanza a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sui fatti e sulle prove, quindi un errore di giudizio non idoneo a fondare la revocazione ex art. 395 c.p.c. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non integrava un errore di fatto, ma prospettava presunti errori di diritto attinenti alla motivazione e alla regolarità formale della decisione. Non sono state liquidate spese, perché l'amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'errore revocatorio deve consistere in un vero errore di fatto, cioè in una svista percettiva sulla realtà processuale; non è configurabile quando la censura miri a contestare la valutazione dei fatti o delle prove, che integra un errore di giudizio.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 7, commi 2 e 3, L. n. 300/1970
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative al procedimento disciplinare.
art. 24, comma 5, CCNL per il comparto Ministeri del 16.5.1995
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina del procedimento disciplinare.
art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sulla motivazione della decisione.
art. 13, punto 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel ricorso in relazione al contributo unificato; il testo della decisione applica il corrispondente comma 1-quater.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 3, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su un falso supposto di fatto, risultante dagli atti o dai documenti di causa, e non quando la censura investa l'apprezzamento del materiale istruttorio o la ricostruzione logico-giuridica dei fatti.
- Non può essere dedotto con revocazione un errore che, per come prospettato, si risolva in una critica alla valutazione delle prove o alla qualificazione giuridica della vicenda, poiché in tal caso si è al cospetto di un errore di giudizio.
- Doglianze relative alla motivazione, alla sottoscrizione della sentenza o ad altre asserite nullità processuali non integrano, di regola, errore di fatto revocatorio, ma devono essere fatte valere attraverso i rimedi impugnatori propri delle violazioni di diritto o dei vizi processuali previsti dall'ordinamento.
- In sede di legittimità, quando il ricorso contro la decisione sulla revocazione si limita a reiterare contestazioni sulla veridicità o sufficienza dei fatti posti a base della sentenza impugnata, senza individuare una concreta divergenza percettiva tra fatto processuale e contenuto testuale della decisione, il ricorso è inammissibile.
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