Sentenza n. 16/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione prima) n. 2696, pubblicata il 15 novembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di revisione della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto relativa al provvedimento ministeriale del 20 marzo 2024, con cui era stata disposta la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, dopo un incidente stradale con lesioni gravi al conducente di un motociclo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del principio dispositivo, dell'onere di contestazione e del contraddittorio, sostenendo che, a seguito dell'ordinanza istruttoria, il Ministero avrebbe potuto soltanto depositare una relazione sui fatti e non articolare ulteriori difese. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 128, commi 1 e 1-ter, del codice della strada, insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, difetto dei presupposti, erroneità e illogicità, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe chiarito quale fattispecie dell'art. 128 stesse applicando e che non sussistessero i presupposti del comma 1-ter. Ha inoltre contestato l'integrazione postuma della motivazione mediante il richiamo a precedenti violazioni del codice della strada e a una precedente sospensione della patente. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che l'applicazione del comma 1 dell'art. 128 avrebbe imposto la comunicazione di avvio del procedimento e la piena partecipazione procedimentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'amministrazione, dopo l'ordinanza istruttoria, poteva costituirsi, fornire chiarimenti e svolgere controdeduzioni; il giudice non può limitare il diritto di difesa della parte nell'esercizio dei propri poteri istruttori. Quanto agli altri motivi, il Collegio ha qualificato la revisione della patente come misura amministrativa essenzialmente cautelare e preventiva, non sanzionatoria, diretta a verificare la persistenza dell'idoneità tecnica e psicofisica alla guida e a garantire la sicurezza della circolazione. Per disporla è sufficiente un dubbio sulla permanenza dei requisiti di idoneità, senza necessità di accertarne con certezza la perdita; anche una sola violazione, se sufficientemente grave, può giustificare la revisione. Nel caso concreto, il provvedimento aveva richiamato la dinamica dell'incidente, la violazione dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza, le lesioni gravi e il pericolo per la circolazione, concludendo che tali circostanze suscitavano dubbi sull'idoneità alla guida. Il riferimento al comma 1-ter è stato ritenuto rafforzativo di una decisione fondata sull'art. 128 nel suo complesso e su una valutazione complessiva della condotta, non esclusivo fondamento dell'atto. Non vi è stata motivazione postuma, poiché le precedenti sanzioni per eccesso di velocità e la precedente sospensione della patente sono state considerate dal TAR soltanto come elementi aggiuntivi rispetto a una motivazione già completa. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative, in ragione della natura cautelare della revisione e della mancata dimostrazione che l'omessa partecipazione avesse impedito la valutazione di elementi potenzialmente decisivi. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, codice della strada
La revisione della patente può essere disposta in via discrezionale quando il comportamento di guida faccia sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica e psicofisica, senza necessità di accertare con certezza la loro perdita.
art. 128, comma 1-ter, codice della strada
La previsione della revisione in caso di incidenti con lesioni gravi e violazioni del codice della strada può rafforzare una decisione comunque fondata sulla valutazione complessiva della condotta e dei dubbi sull'idoneità alla guida.
art. 145, commi 5 e 10, codice della strada
La violazione dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza è stata posta a fondamento della ricostruzione della condotta di guida pericolosa.
art. 189, commi 1, 6 e 7, codice della strada
La precedente sospensione della patente per fuga e omissione di soccorso è stata richiamata dal giudice come elemento ulteriore, non costitutivo esclusivo, dei dubbi sull'idoneità alla guida.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Le garanzie partecipative non sono state ritenute violate in relazione alla misura cautelare di revisione della patente, anche in assenza della dimostrazione che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
È stato richiamato per il deposito della memoria di replica dell'appellante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revisione della patente di guida prevista dall'art. 128 del codice della strada è una misura amministrativa cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, finalizzata alla sicurezza della circolazione e alla verifica della persistenza dell'idoneità tecnica e psicofisica del conducente.
- Per disporre la revisione della patente è sufficiente che la condotta di guida ingeneri un dubbio ragionevole sulla permanenza dei requisiti di idoneità; non occorre la certezza dell'effettiva perdita di tali requisiti né, necessariamente, una pluralità di violazioni, potendo bastare un singolo episodio di particolare gravità.
- Il provvedimento di revisione può essere legittimamente fondato su una valutazione complessiva della condotta di guida e delle circostanze dell'incidente; il richiamo al comma 1-ter dell'art. 128 può operare come elemento rafforzativo di una decisione già basata sull'art. 128 nel suo complesso e sui dubbi circa l'idoneità alla guida.
- Non costituisce motivazione postuma il richiamo, in giudizio, a precedenti violazioni o provvedimenti sfavorevoli quando l'atto impugnato contenga già una motivazione completa e tali elementi siano utilizzati soltanto come supporto ulteriore, non per introdurre ex novo la ragione decisiva dell'esercizio del potere.
- Nell'ambito del processo amministrativo, l'ordinanza istruttoria non può comprimere il diritto di difesa dell'amministrazione: la parte destinataria dell'ordinanza può fornire chiarimenti e svolgere controdeduzioni, nel rispetto del contraddittorio esercitabile dalla controparte.
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