Cassazione Civile, Ordinanza n. 28954/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a seguito di ricorso di una creditrice fondata su canoni di locazione insoluti, titolo portato da decreto ingiuntivo e intimato con precetto. La socia e amministratrice della debitrice ha reclamato contro il fallimento, sostenendo che la creditrice non potesse legittimamente opporsi al pagamento offerto banco iudicis di un assegno circolare di importo pari al precetto, perché il credito ulteriore da essa poi allegato sarebbe stato inesigibile o comunque non azionabile, essendo pendente un diverso giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c.; lamenta inoltre che vi sarebbe stato un mutamento indebito della pretesa e che non sussistesse lo stato di insolvenza della società, avendo questa un patrimonio immobiliare di rilievo e contestando il mancato esame di bilanci, indici di liquidità, perizie, stato passivo, proposte di fitto e altra documentazione. Con il primo motivo invoca la violazione degli artt. 6 l. fall., 1220 e 2697 c.c., oltre agli artt. 112, 295 e 298 c.p.c.; con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 5 l. fall. e degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e delle prove documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della pretesa inesigibilità del credito, quale limite al rifiuto del pagamento offerto, era nuova e non risultava dedotta nei gradi di merito; inoltre ha osservato che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non implica una statuizione di inesigibilità del credito e il giudice del procedimento fallimentare può comunque verificarne incidenter tantum la sussistenza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze documentali sulla insolvenza, attività preclusa in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
reclamo ex art. 18 l. fall.
individua il rimedio esperibile contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
ricorso ex art. 6 l. fall.
è la norma richiamata a fondamento della domanda di fallimento presentata dal creditore.
procedimento ex art. 15 l. fall.
nel procedimento prefallimentare il giudice può verificare incidenter tantum la sussistenza del credito, anche se vi sia una sospensione in altro giudizio.
la Corte richiama il parametro dello stato di insolvenza, confermando che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito sulle prove dell'insolvenza.
la Corte osserva che l'offerta di pagamento banco iudicis deve rispettare le modalità previste dalla norma.
è evocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia liberatoria dell'offerta e il preteso divieto di rifiuto del pagamento.
richiamato nel motivo come norma sull'onere della prova, ma il ricorso è dichiarato inammissibile perché la censura non supera il piano del riesame del fatto.
richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte non accoglie la censura.
la sospensione necessaria del giudizio pendente non determina, di per sé, una temporanea inesigibilità del credito.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 295 c.p.c., senza autonoma decisività nella decisione.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
richiamato come vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che la censura indichi un fatto decisivo realmente omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la questione della legittimazione del creditore istante e dell'esigibilità del credito può essere scrutinata incidenter tantum dal giudice fallimentare, ma la relativa censura in cassazione è inammissibile se introduce una questione nuova non dedotta nei gradi di merito.
- La sospensione del giudizio sulla domanda di pagamento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non comporta, di per sé, una statuizione implicita di temporanea inesigibilità del credito.
- La parte che ricorre per cassazione non può trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo apprezzamento del merito delle prove: la censura è inammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- In tema di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza resta un accertamento di merito sorretto da motivazione, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legge o dall'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente allegato.
- L'offerta di pagamento banco iudicis è idonea a rilevare solo se effettuata secondo le modalità previste dalla disciplina dell'offerta reale; il rifiuto del creditore può essere scrutinato alla luce della concreta configurazione del credito e delle circostanze dedotte nel processo.
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