Sentenza n. 1148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 581/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto i ricorsi per ottemperanza e liquidato le spese di lite in euro 500,00 per ciascun ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte relativa alla quantificazione delle spese di lite, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché la violazione del d.m. n. 55/2014, assumendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità dell’appello per tardività e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato l’appello irricevibile, senza esaminare le censure relative alla quantificazione delle spese. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza si svolge in camera di consiglio e che, ai sensi dell’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a., i termini processuali sono ridotti alla metà. Pertanto, il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata, previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a., era ridotto a tre mesi. Poiché la sentenza del TAR era stata pubblicata il 3 aprile 2025, l’appello doveva essere notificato entro il 4 luglio 2025, mentre è stato notificato soltanto il 31 luglio 2025. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza, trattato in camera di consiglio, i termini processuali sono ridotti alla metà.
Il termine ordinario per impugnare una sentenza di primo grado non notificata è di sei mesi dalla pubblicazione; nel rito dell’ottemperanza tale termine è ridotto a tre mesi per effetto della dimidiazione dei termini.
Norma richiamata dagli appellanti a fondamento della contestazione della liquidazione delle spese, ma non esaminata nel merito a causa della tardività dell’appello.
Norma richiamata dagli appellanti in relazione alla quantificazione del compenso professionale, ma non esaminata nel merito.
Parametri forensi richiamati dagli appellanti per sostenere l’inferiorità della liquidazione rispetto ai minimi tariffari; la questione non è stata esaminata per l’irricevibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, in quanto rito camerale, i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a., salvo diversa previsione normativa.
- Il termine di sei mesi per proporre appello contro una sentenza di primo grado non notificata, previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a., si riduce a tre mesi quando l’impugnazione riguarda una sentenza resa in un giudizio di ottemperanza.
- L’appello notificato oltre il termine dimezzato di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado deve essere dichiarato irricevibile per tardività, senza esame dei motivi di merito.
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