Sentenza n. 1837/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura UTG di Milano sulla domanda ex art. 103 comma 1, DL 34/2020 attivata con istanza prot. MI4707090609 del 07/08/2020 nell'interesse dell'odierna ricorrente e sulle diffide ad adempiere (tutte trasmesse a mezzo PEC) del 04/12/2025, del 17/12/2025, del 20/12/2025 e del 19/02/2026; per l'effetto, ordinare alla suddetta Amministrazione di pronunciarsi tempestivamente ed espressamente su ciascuna di esse; nonché per l’annullamento di ogni atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al silenzio sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, sebbene non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare e sulle successive diffide a provvedere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura competente, sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata il 7 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, nonché sulle successive diffide trasmesse nel dicembre 2025 e nel febbraio 2026. Ha chiesto conseguentemente che l’Amministrazione fosse ordinata a pronunciarsi espressamente. Nel corso del procedimento la Prefettura aveva comunicato, il 19 dicembre 2025, l’intento di rivalutare l’istanza in autotutela, rilevando la mancata notifica alla lavoratrice del provvedimento di archiviazione. Il TAR, senza definire la questione relativa all’eventuale conclusione del procedimento mediante tale archiviazione, ha ritenuto tardiva la notificazione del ricorso: esso è stato notificato il 24 marzo 2026, oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato in 180 giorni. Le successive domande di sollecitazione e diffide non sono state ritenute idonee a costituire una nuova istanza né a riaprire il termine per proporre l’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., per tardività della notificazione. Ha ritenuto che il termine di conclusione del procedimento fosse di 180 giorni e che l’azione dovesse essere proposta entro il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine procedimentale, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, c.p.a. Le diffide e le istanze di sollecitazione successive non hanno riaperto né prorogato il termine. Per effetto della manifesta irricevibilità, il TAR ha revocato il decreto di ammissione anticipata e provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo applicabile la disciplina anche alla pronuncia di irricevibilità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata nell’interesse della ricorrente.
Il termine per proporre l’azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento e, secondo il giudice, l’azione è soggetta al termine annuale.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e concorre a individuare il termine processuale applicabile alla relativa notificazione.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
Impone la dichiarazione di irricevibilità del ricorso notificato tardivamente.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato, secondo il richiamo giurisprudenziale del TAR, per revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una manifesta irricevibilità assimilata all’inammissibilità.
Richiamato insieme all’art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002 quale base per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio deve essere notificata entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, quando tale termine sia inutilmente decorso.
- Le istanze di sollecitazione e le diffide presentate dopo la scadenza del termine procedimentale non equivalgono a una nuova istanza e non riaprono il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio.
- La manifesta irricevibilità per tardività del ricorso può comportare la revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione degli artt. 130-bis e 136 d.P.R. n. 115/2002.
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