Cassazione Civile, Ordinanza n. 09357/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda giudiziale proposta dalla lavoratrice per ottenere l'accertamento dell'esistenza, sin dal 27.4.2010, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società ricorrente, nonché la sua riammissione in servizio e il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010, quantificata in nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società. In cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato verbale di conciliazione sindacale con cui la società ha rinunciato al ricorso e la lavoratrice ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ha ritenuto non necessaria la notifica della rinuncia al fallimento della società intimata non costituita, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c. e, verificata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese, essendo già state integralmente compensate dalle parti nel verbale di conciliazione. Ha escluso altresì l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale disposizione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Se il soggetto intimato non è costituito nel giudizio di cassazione, non è necessaria la notifica dell'atto di rinuncia al ricorso nei suoi confronti.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia regolarmente accettata determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 32 L. n. 183/2010
Nel giudizio di merito era stata riconosciuta alla lavoratrice l'indennità commisurata a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione del processo per rinuncia, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente effettuata e accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.
- Quando l'intimato non si sia costituito in cassazione, la notifica dell'atto di rinuncia non è necessaria nei suoi confronti.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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