Cassazione Penale, Ordinanza n. 29264/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il fatto contestato riguarda la responsabilità per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità, qualità personali proprie o altrui, e per una violazione del Codice della strada richiamata come art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla valutazione del quadro probatorio, sostenendo che vi fosse stato travisamento della prova. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta meritasse il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della non minima offensività della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come reato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato come ulteriore reato contestato e confermato nei gradi di merito.
Il beneficio della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto non concedibile per la non minima offensività della condotta.
La doglianza sul travisamento della prova è stata ritenuta non proponibile nei termini prospettati, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio estranea al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre in modo surrettizio una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova; occorre invece indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali decisive.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo quando individui un errore percettivo specifico del giudice di merito su un dato processuale decisivo, non quando miri a proporre una lettura alternativa delle prove.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando la condotta presenti un livello di offensività non minimo, secondo una valutazione di merito insindacabile se adeguatamente motivata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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