Cassazione Civile, Ordinanza n. 19923/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice per il pagamento di una fattura relativa a un appalto di servizi. L’ente committente si oppose al decreto, deducendo l’eccezione di inadempimento e sostenendo che il servizio di pulizia e igienico-sanitario non era stato eseguito conformemente al contratto. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’appello confermò, ritenendo provato l’inadempimento dell’appaltatrice sulla base della documentazione prodotta e dichiarando inammissibile la censura sulle prove non ammesse perché non specificamente riprodotte nell’atto di appello. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio dell’eccezione di inadempimento e che i documenti acquisiti non dimostravano un inadempimento idoneo a giustificare l’opposizione; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse esaminato le prove richieste in primo grado e non ammesse, pur richiamate nell’atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo è stato considerato una sollecitazione a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità salvo i limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la parte appellante, per rispettare l’onere di specificità dell’impugnazione, deve riprodurre nell’atto di appello le istanze istruttorie non accolte che intende riproporre; non è sufficiente un mero rinvio agli atti di primo grado. La Corte ha inoltre rilevato un difetto di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., poiché non erano adeguatamente illustrati il contenuto delle prove disattese e le ragioni della loro rilevanza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'eccezione di inadempimento; la Corte non ne discute il contenuto astratto, ma considera inammissibile la doglianza perché mira a contestare la valutazione di merito sulla prova dell'inadempimento.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile poiché diretta a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Interpretato nel senso che l'appellante deve rispettare l'onere di specificità dell'impugnazione e riprodurre nell'atto di appello le istanze istruttorie non accolte che intende riproporre.
Richiamato con l'art. 342 c.p.c. per affermare che la riproposizione delle istanze istruttorie va effettuata in modo specifico e non mediante semplice rinvio agli atti di primo grado.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6
Usato per rilevare il difetto di specificità del ricorso, privo di adeguata illustrazione dei mezzi istruttori disattesi e delle ragioni della loro ammissibilità e rilevanza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e dei fatti di causa.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con il contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio se la censura è, in sostanza, diretta a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- L'eccezione di inadempimento e il riparto dell'onere della prova possono essere censurati in cassazione solo per errori di diritto o per vizi nei limiti consentiti, non per una diversa lettura delle prove.
- Nel giudizio di appello, la parte che intenda riproporre istanze istruttorie non accolte in primo grado deve indicarle in modo specifico nell'atto di impugnazione; un semplice rinvio agli atti del primo grado non soddisfa l'onere di specificità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa illustrazione dei mezzi istruttori disattesi e delle ragioni della loro ammissibilità e rilevanza, altrimenti è affetto da difetto di specificità.
- L'inammissibilità di un motivo per difetto di specificità può derivare sia dalla genericità della censura sia dall'omessa indicazione puntuale degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della doglianza.
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