Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35390/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto, condannato per titoli di reato ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Firenze l’accertamento dell’impossibilità o dell’inesigibilità della collaborazione con la giustizia, quale presupposto pregiudiziale per ottenere un permesso premio. Il Tribunale aveva ammesso l’istanza, ritenendola fondata su elementi nuovi rispetto a una precedente richiesta, ma l’aveva rigettata nel merito, considerando non marginale il contributo conoscitivo ancora possibile alla luce del ruolo attribuito al detenuto nella cosca di ’ndrangheta Grande Aracri di Cutro e della sua funzione di referente nella provincia di Mantova. Con il primo motivo di ricorso, il detenuto ha dedotto la violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale e l’incertezza della disciplina applicabile: sosteneva che, per il carattere peggiorativo delle modifiche introdotte dal D.L. 162/2022, convertito dalla L. 199/2022, dovesse applicarsi la disciplina previgente e la norma transitoria, invocando la valutazione della personalità, del tempo trascorso, della rescissione dei legami criminali e della persistente operatività dell’associazione. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei rapporti con gli altri associati. Con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’impossibilità, inesigibilità o inutilità della collaborazione, sostenendo che i reati oggetto della condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia il 28 marzo 2019 erano già stati interamente accertati. La Cassazione ha rilevato che l’istanza era stata proposta direttamente al Tribunale di sorveglianza, senza una previa domanda al Magistrato di sorveglianza competente per il permesso premio, cui spetta valutare la pregiudizialità dell’accertamento e l’eventuale necessità di investire il Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le doglianze sulla disciplina temporale e sulla motivazione circa la collaborazione. Ha stabilito che l’accertamento dell’impossibilità oggettiva di collaborare non è autonomamente richiedibile dal detenuto al Tribunale di sorveglianza: quando è invocato in funzione di un beneficio penitenziario, deve essere il Magistrato di sorveglianza titolare del procedimento per il beneficio a valutare se l’accertamento sia pregiudiziale e se occorra investire il Tribunale. L’istanza originaria era dunque inammissibile perché rivolta direttamente al Tribunale; le considerazioni di merito svolte da quest’ultimo non impedivano alla Cassazione di rilevare la preclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Questa Corte ha, infatti, chiarito che la qualità di collaboratore a norma dell’art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno status, ma deve essere accertata nell’ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio riguardo al quale l’accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall’art. 4-bis della medesima legge.

    La condizione di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 58-ter non può essere riconosciuta in via preventiva e astratta come status; va accertata nel procedimento relativo a un beneficio per il quale la collaborazione costituisca presupposto.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    In pendenza d’istanza di permesso premio, avanzata da detenuto che invochi l’accertamento previsto dagli artt. 4-bis, commi 1 o 1-bis, e 58-ter Ord. pen., deve essere lo stesso Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, a valutare se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale, al quale l’interessato non può rivolgersi direttamente.

    Nel procedimento per un permesso premio, l’accertamento incidentale relativo alla collaborazione deve essere previamente valutato dal Magistrato di sorveglianza titolare della domanda di beneficio; il detenuto non può rivolgersi direttamente al Tribunale di sorveglianza per ottenerlo.

  • art. 4-bis, commi 1 o 1-bis, Ord. pen.

    In pendenza d’istanza di permesso premio, avanzata da detenuto che invochi l’accertamento previsto dagli artt. 4-bis, commi 1 o 1-bis, e 58-ter Ord. pen., deve essere lo stesso Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, a valutare se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale, al quale l’interessato non può rivolgersi direttamente.

    Per i detenuti soggetti ai regimi ostativi contemplati dalla disposizione, l’accertamento della collaborazione invocato ai fini del permesso premio si inserisce nel procedimento per il beneficio e non può essere richiesto autonomamente al Tribunale.

  • art. 1763 disp. att. c.p.p.

    Rocca ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. Pongiluppi, e deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 1763 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso ai limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’impossibilità o dell’inesigibilità della collaborazione con la giustizia non costituisce uno status riconoscibile in via preventiva e autonoma, ma va svolto nell’ambito del procedimento relativo al beneficio penitenziario per il quale la collaborazione rileva come presupposto.
  • Quando il detenuto chiede un permesso premio e invoca l’accertamento incidentale della collaborazione, spetta al Magistrato di sorveglianza titolare del procedimento sul beneficio valutare la concreta pregiudizialità dell’accertamento e l’eventuale necessità di investire il Tribunale di sorveglianza; il detenuto non può rivolgersi direttamente a quest’ultimo.
  • La Cassazione può rilevare l’inammissibilità originaria di un’istanza di sorveglianza proposta al giudice non competente a riceverla, anche se quel giudice l’ha esaminata nel merito e l’ha rigettata.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.