Cassazione Civile, Ordinanza n. 15847/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Una contribuente aveva promosso in origine un’azione per ottenere dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle spese legali sostenute per contestare un avviso di pagamento relativo a imposta di registro e altri tributi connessi alla registrazione di una sentenza; l’atto era poi stato annullato in autotutela a seguito di ricorso-reclamo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda limitatamente al rimborso delle spese legali e aveva rigettato le ulteriori richieste risarcitorie, tra cui quella ex art. 96 c.p.c. L’Agenzia aveva appellato sostenendo, tra l’altro, l’inappellabilità della sentenza per il valore della causa e l’erroneità della decisione di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato l’appello inammissibile rilevando d’ufficio l’inappellabilità della sentenza e, pur confermando l’esito favorevole alla contribuente, aveva compensato integralmente le spese del grado di appello. La ricorrente ha censurato in cassazione solo la compensazione delle spese, deducendo che la declaratoria di inammissibilità dell’appello non poteva costituire, di per sé, un valido presupposto per la compensazione, e che la causa andava considerata di valore indeterminabile per la formulazione della domanda con richiesta di una somma inferiore a 1.100 euro ma anche di ogni altra somma ritenuta di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, limitatamente alla censura sulla compensazione delle spese del giudizio di appello. Ha affermato che, nel regime applicabile, la compensazione ex art. 92 c.p.c. richiede i presupposti di legge e che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello integra comunque una situazione di soccombenza della parte appellante, non costituendo per ciò sola una ragione grave ed eccezionale di compensazione. Pertanto il Tribunale ha erroneamente compensato integralmente le spese facendo leva sull’esito del giudizio di appello, cioè sulla dichiarata inammissibilità dell’impugnazione. La sentenza è stata cassata in relazione a tale profilo e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Le ulteriori questioni, comprese quelle sulla qualificazione del valore della causa e sulla appellabilità della sentenza, sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
La compensazione totale o parziale delle spese è ammessa, nel testo applicabile, solo nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; l’inammissibilità dell’appello, di per sé, non integra tale presupposto.
La soccombenza rileva anche quando sia processuale e la pronuncia chiuda il processo o una sua fase.
È richiamato per la questione dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace in relazione al valore della causa.
È richiamato per la questione dell’applicazione delle regole decisorie nel giudizio di pace e, indirettamente, per la verifica dell’appellabilità.
Era stato evocato dalla parte appellata in appello come eccezione di inammissibilità, ma il Tribunale ha deciso la questione su un diverso fondamento.
È richiamato nei motivi di appello e nel ricorso come principio regolatore della materia, ma la Corte di cassazione non si pronuncia sul merito di tale questione perché assorbita.
Era stata chiesta la condanna per responsabilità aggravata, ma la relativa domanda è risultata rigettata nei gradi di merito ed è estranea al decisum della Cassazione.
È richiamato per descrivere il ricorso-reclamo presentato in sede tributaria che ha portato all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
È menzionato nel contesto del ricorso-reclamo tributario, senza specifiche ulteriori statuizioni della Corte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi denunciati nel ricorso per cassazione, rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
art. 77/2018 Corte cost.
È richiamata per ricordare che, dopo tale pronuncia, la compensazione può essere giustificata anche da altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità dell’appello costituisce una forma di soccombenza processuale della parte appellante e, come tale, non può essere automaticamente elevata a ragione grave ed eccezionale per compensare le spese.
- Ai fini dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese richiede una motivazione ancorata ai presupposti normativi e non può fondarsi sul solo esito sfavorevole del giudizio per la parte che ha proposto l’impugnazione.
- Nel processo civile, la soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese può essere anche di natura processuale, purché la decisione chiuda il processo o una sua fase.
- Quando la censura attiene esclusivamente alla statuizione sulle spese, la cassazione può intervenire limitatamente a tale profilo, con rinvio per il nuovo regolamento delle spese e assorbimento delle questioni incompatibili con tale controllo.
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