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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27622/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso di ritenute operate su dividendi distribuiti dalla controllata italiana Voith Paper S.r.l. (VPSO): dividendi lordi €3.000.000, ritenuta del 27% (€810.000) riaddebitata a VPA. VPA ha chiesto il rimborso principale ex art.27-bis d.P.R. n.600/1973 (attuazione della Direttiva Madre-Figlia 90/435/CEE) sostenendo di avere i requisiti (residenza in Germania, soggezione all'imposta sui redditi, detenzione totalitaria e qualità di beneficiaria effettiva). In via subordinata ha chiesto il rimborso della differenza tra 27% e 1,375% (art.27, comma 3-ter d.P.R. n.600/1973) e, ancora, tra 27% e il 10% previsto dall'art.10 della Convenzione Italia-Germania. L'Agenzia ha negato la prima istanza e non ha risposto espressamente alle altre. La controversia verte in particolare sulla prova della qualità di beneficiaria effettiva dei dividendi alla VPA nonostante l'intestazione formale delle azioni a una fiduciaria (VPZ) e sugli effetti di accordi di trasferimento utili e di cash pooling nel gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR Abruzzo, seppure con motivazione concisa, abbia espresso una ratio decisoria verificabile e che i giudici di merito avessero correttamente riconosciuto la qualità di beneficiaria effettiva della VPA in base all'accordo fiduciario coevo all'acquisto delle quote e alla prassi dell'Amministrazione (Risoluzione n.37/E/2006). I motivi di cassazione dell'Agenzia (mancata motivazione, insufficienza probatoria in ordine alla qualità di beneficiaria effettiva, e mancanza di effettivo riversamento degli utili alla VPA) sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (€10.000,00 oltre rimborso spese).

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.P.R. n.600/1973

    Regolamenta il rimborso della ritenuta sui dividendi per soggetti non residenti; la Corte ha ritenuto che, se ricorrono i requisiti (residenza, soggezione all'imposta, partecipazione continuativa, qualità di beneficiario effettivo), il rimborso è dovuto.

  • art. 27, comma 3 d.P.R. n.600/1973

    Stabiliva la ritenuta applicata dalla società italiana (27% nella fattispecie) al tempo dei fatti; è il parametro da cui si calcolano eventuali rimborsi o differenze.

  • art. 27, comma 3-ter d.P.R. n.600/1973

    Prevede una diversa aliquota (indicata nel ricorso come 1,375%): la VPA aveva richiesto in via subordinata il rimborso della differenza tra la ritenuta effettivamente applicata e tale aliquota; la questione è stata trattata come alternativa ma il rimborso principale è stato concesso ex art.27-bis.

  • art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania

    Fissa un'aliquota massima sui dividendi tra Italia e Germania (10%): la VPA aveva chiesto in via subordinata il rimborso secondo tale criterio; la pronuncia ha privilegiato la soluzione ai sensi dell'art.27-bis considerando la qualità di beneficiario effettivo.

  • Direttiva 90/435/CEE (Direttiva Madre-Figlia)

    Quota europea che ispira i requisiti per l'applicazione dell'art.27-bis; la Corte ha valutato i requisiti ratione temporis in base alla disciplina di recepimento e alla prassi amministrativa.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/E del 13 marzo 2006

    «[l]e società fiduciarie non sono considerate proprietarie dei beni ad essi fiduciariamente intestati, in quanto, attraverso il rapporto fiduciario, le stesse dispongono dei beni loro affidati nell’interesse dei soci – fiducianti ed è da escludere che possano liberamente disporre quanto ricevono in consegna, se non nei limiti del mandato»

    L'Amministrazione aveva già interpretato che l'intestazione formale a una fiduciaria non esclude il riconoscimento dei benefici fiscali al beneficiario effettivo quando il rapporto fiduciario dimostra l'interesse dei reali titolari; la Corte ha richiamato tale prassi a supporto del riconoscimento della qualità di beneficiario effettivo della VPA.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Rilevato dall'Agenzia per contestare la prova offerta dalla VPA circa la qualità di beneficiaria effettiva; la Corte ha ritenuto che la documentazione esibita fosse idonea a soddisfare l'onere probatorio dell'istante.

  • art. 132, n.4 cod. proc. civ. e art. 36, n.4 d.lgs. n.546/1992

    Richiamati nell'ambito della censura sulla presunta carenza motivazionale della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione, seppure concisa, sufficientemente comprensibile e spiegata la ratio decidendi.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3,4,5) e art. 348 ter cod. proc. civ.

    Norme processuali di cassazione richiamate dall'Agenzia per i motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati alcuni motivi per difetto di specifica contestazione o per doppia conforme nei gradi di merito.

Massime di principio

  • La qualificazione di 'beneficiario effettivo' non viene esclusa dall'intestazione formale delle partecipazioni a una fiduciaria: un accordo fiduciario chiaro che attribuisca alla beneficiaria i diritti economici e amministrativi può legittimare il riconoscimento dei benefici fiscali (es. rimborso ritenute) al titolare sostanziale.
  • Per ottenere il rimborso ex art.27-bis d.P.R. n.600/1973 il soggetto non residente deve provare i requisiti essenziali (residenza nello Stato estero, soggezione all'imposta sui redditi, partecipazione continuativa e qualità di beneficiario effettivo): documentazione contrattuale (accordo fiduciario), evidenze contabili e atti societari sono fondamentali per superare l'onere probatorio.
  • La prassi amministrativa (es. Ris. 37/E/2006) può essere utilizzata in giudizio per interpretare l'applicabilità delle norme fiscali in presenza di rapporti fiduciari o di strutture di gruppo; i giudici tengono conto di tali chiarimenti nel valutare la sostanza economica delle operazioni.
  • Accordi di gruppo come trasferimento d'utili o sistemi di cash pooling non necessariamente impediscono il riconoscimento del beneficiario effettivo se la documentazione dimostra che il diritto economico spettava alla società richiedente e che la ritenuta è stata effettivamente imputata a questa.
  • Sul piano processuale, la Corte di cassazione accetta motivazioni concise se la ratio decidendi è comunque percepibile e il percorso logico-giuridico verificabile; i ricorsi per cassazione che lamentano carenza motivazionale possono essere rigettati se la decisione di merito risulta interpretabile senza integrazioni speculative.

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