Cassazione Penale, Sentenza n. 25167/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per detenzione di armi clandestine, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Graziano contestava l'identificazione come il giovane fuggito col carico di armi (denunciando indirizzamento dell'individuazione fotografica e inattendibilità dei testimoni nonché incongruenze con i tabulati telefonici e l'alibi). Rino contestava la fondatezza del concorso nella detenzione delle armi e l'utilizzo di congetture per collegare il suo comportamento ostruzionistico alla codetenzione, rilevando inoltre violazioni procedurali e la mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché riproponevano valutazioni di fatto e di merito già esaminate dalla Corte territoriale senza dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il Collegio ha ritenuto convincente la valutazione dell'identificazione operata dall'appuntato Muroni e la valorizzazione, nel complesso, dei tabulati telefonici e degli elementi probatori. Ha confermato la possibile utilizzabilità dell'individuazione fotografica come prova atipica se ritenuta credibile, la correttezza della valutazione sull'atteggiamento ostruzionistico di Rino e la sussistenza del concorso nella detenzione (codetenzione) in virtù della disponibilità materiale, dello status di capofamiglia, dei precedenti e delle condotte volte a favorire la fuga del figlio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, legge 110/1975
Norma che qualifica come arma clandestina l'arma priva di numero di matricola; la Corte ha ritenuto sussistente il reato di detenzione di armi clandestine per le armi rinvenute senza matricola
artt. 2 e 7 legge 896/1967
Norme sulla detenzione illecita di armi comuni da sparo; applicate ai casi specifici di pistola Beretta e relative munizioni rinvenute
artt. 61, n. 2 e 337 cod. pen.
Riferimento alla recidiva specifica (art. 61 n.2) e al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337); la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva per Rino e la sussistenza della resistenza
Norma relativa all'esimente per resistenza in caso di esercizio legittimo del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto inesistente l'esimente invocata dalla difesa
artt. 118, 213 e 214 cod. proc. pen.
Disposizioni sulla prova per mezzo di dichiarazioni e sulle cautele per forme di identificazione: la Corte ha ritenuto che l'individuazione fotografica preliminare non sia vietata e che la prova atipica possa essere valorizzata se il dichiarante si mostra certo
art. 192, comma 2 e art. 533 cod. proc. pen.
Norme sul vizio motivazionale e sulla configurazione del reato in presenza di errore/difetto probatorio: la Corte ha ritenuto che non sussista violazione degli artt. 192, comma 2 e 533 perché la motivazione d'appello è ritenuta logica, coerente e sufficiente
Giurisprudenza citata (principi di valutazione dell'individuazione fotografica e della prova atipica)
La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità che ammettono la valutazione della ricognizione fotografica e della prova atipica nell'ambito del libero convincimento del giudice quando la prova risulti credibile e certa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta fatti e prove: i ricorsi che ripropongono contestazioni di merito senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili.
- L'individuazione fotografica effettuata nelle indagini preliminari non è automaticamente nulla; è prova atipica valorizzabile se il dichiarante si mostra certo e il giudice la ritiene credibile nel contesto probatorio.
- I tabulati telefonici e altre tracce tecniche possono integrare e rendere verosimile una ricostruzione dei movimenti, purché valutati unitamente ad altri elementi di riscontro.
- La mera coabitazione non è sufficiente a configurare la codetenzione di armi: è invece necessario dimostrare la disponibilità materiale e la possibilità di disporre dell'arma (capacità di controllo), valutabili anche sulla base del ruolo familiare, dei precedenti e di condotte concrete volte a sottrarre le armi al sequestro.
- Un atteggiamento ostruzionistico durante una perquisizione (minacce, violenza, tentativo di impedire ricerche) può essere valorizzato come indice della consapevolezza della presenza di armi e del tentativo di agevolare la sottrazione, contribuendo così al quadro indiziario.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche occorrono elementi concreti e specifici; età giovane o presunta insussistenza di precedenti non sono di per sé sufficienti.
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