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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna (rito abbreviato) per tentato omicidio e detenzione/porto illegali di arma. Il ricorrente deduceva: 1) violazione processuale per mancata acquisizione di una perizia medico-legale sulla persona offesa e rinnovazione istruttoria, argomentando che tale prova avrebbe potuto escludere il pericolo di vita e determinare la derubricazione in lesioni personali gravi; 2) erronea esclusione della scriminante della legittima difesa, sostenendo che la persona offesa aveva impugnato un fucile subacqueo minacciando l'incolumita sua e della figlia, rendendo inevitabile la reazione; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e dello stato d'ira.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittime le valutazioni della Corte territoriale: l'imputato aveva optato per il rito abbreviato 'secco' dopo il rigetto del condizionato, precludendosi la contestazione successiva del mancato accoglimento della prova richiesta; la perizia medico-legale è stata ritenuta non necessaria alla luce della documentazione sanitaria acquisita (referto di pronto soccorso) e degli elementi ricostruttivi; la scriminante della legittima difesa è esclusa perché l'imputato aveva partecipato e accettato la sfida e si era posto volontariamente in situazione di pericolo, armato e con intento offensivo; l'attenuante della provocazione è preclusa per analoga ragione. Conseguentemente il provvedimento impugnato (conferma della condanna a cinque anni di reclusione e delle pene accessorie per tentato omicidio e reati d'arma) resta efficace. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata per consentire la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; usata quale riferimento procedurale per le conclusioni del Procuratore generale.

  • art. 438, comma 6, cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che chi, dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato, opta per il rito abbreviato 'secco', equivale a non avere riproposto la richiesta istruttoria e non può poi dedurne l'illegittimità del provvedimento che aveva respinto l'iniziale condizione.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come potere di integrazione istruttoria ex officio da parte del giudice di merito; la Corte di appello ha valutato se utilizzare tale potere e ha ritenuto non necessario disporre la perizia richiesta.

  • art. 52 cod. pen.

    Interpretazione del requisito della "necessità" nella legittima difesa: valore perentorio che esclude la scriminante quando l'agente abbia volontariamente creato o partecipato alla situazione di pericolo (es. sfida o duello).

  • art. 62, n. 2, cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti contestata dall'imputato (stato d'ira/provocazione). La Corte ha ritenuto l'attenuante non applicabile quando l'imputato ha accettato volontariamente la sfida che ha determinato il pericolo.

Massime di principio

  • Se l'imputato, dopo il rigetto di un rito abbreviato condizionato a prove integrative, opta per il rito abbreviato 'secco', non può successivamente impugnare il rigetto delle prove originariamente richieste come vizio processuale.
  • Il giudice di merito può ritenere superflua una perizia medico-legale quando i referti sanitari e gli altri elementi probatori siano ritenuti esaustivi per la valutazione del danno e dell'idoneità lesiva.
  • La scriminante della legittima difesa richiede che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata dall'agente; chi accetta o provoca una sfida non può legittimamente invocare la difesa.
  • L'attenuante della provocazione è esclusa quando la reazione dell'imputato segue una condotta illecita di accettazione della sfida o di provocazione volontaria.
  • La qualificazione del fatto (es. tentato omicidio vs lesioni gravi) viene rimessa alla valutazione concreta degli indicatori obiettivi come tipo di arma, parte del corpo colpita, modalità dello sparo e contesto fattuale; tali elementi possono precludere derubricazioni ipotizzate in via teorica.

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