Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per furto commesso il 18/09/2013, articolando due motivi: 1) contestazione dell'idoneità probatoria dei tabulati telefonici utilizzati a supporto della condanna; 2) contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile alla luce della disciplina transitoria sui tabulati telefonici (comma 1-bis d.l. n.132/2021, conv. con legge n.178/2021). Tuttavia ha rilevato che, alla data del 2 settembre 2021, era decorso il termine di prescrizione del reato (tenendo conto di 168 giorni di sospensione). Di conseguenza ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, senza entrare nel merito dei motivi relativi ai tabulati o all'aggravante.
Norme richiamate
La presunta aggravante è stata sollevata dal ricorrente ma non è stata valutata nel merito dalla Corte di cassazione, poiché la sentenza è stata annullata per estinzione del reato per prescrizione.
comma 1-bis del d.l. n. 132 del 2021, convertito con legge n. 178 del 2021
La Corte ha applicato la disciplina transitoria relativa ai tabulati telefonici per dichiarare ammissibile il ricorso; la norma ha quindi incisivamente influenzato la valutazione di ammissibilità delle questioni probatorie legate ai tabulati.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da giustificare una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi ha proceduto a verificare lo stato di estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- La disciplina transitoria sui tabulati telefonici (d.l. 132/2021, conv. legge 178/2021) può incidere sull'ammissibilità delle impugnazioni che contestano l'uso dei tabulati: occorre verificare sempre l'applicabilità delle norme transitorie al caso concreto.
- Se alla data del provvedimento di legittimità il termine di prescrizione è già decorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio, senza entrare nel merito delle questioni probatorie o aggravanti.
- La dichiarazione di prescrizione può intervenire anche dopo una condanna in appello; pertanto è fondamentale il calcolo preciso dei termini e delle eventuali sospensioni per valutare il rischio di estinzione del reato.
- Quando la questione determinante è la prescrizione, le contestazioni sulle prove (es. tabulati) o sulle circostanze aggravanti possono rimanere inesaminate se l'estinzione rende il processo privo di oggetto.
- In situazioni analoghe, difensore e parti devono verificare e documentare tempestivamente elementi che possano interrompere o sospendere il correr della prescrizione, ogni qualvolta ciò sia rilevante per la decisione finale.
- In caso di dubbi sull'applicabilità di norme transitorie o sul calcolo dei termini prescrizionali, è opportuno sollevare specifiche questioni di diritto e richiedere chiarimenti prima che decorra il termine di estinzione.
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