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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che, non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Ha inoltre affermato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le statuizioni civili. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giovannoni ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). Successivamente è stato prodotto il verbale di remissione di querela con contestuale accettazione datato 10 marzo 2022; in presenza di tale remissione il reato risulta estinto.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    art. 612, comma primo, cod. pen.

    Norma che definisce il reato di minaccia, quale titolo di accusa originario contro l'imputato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte rileva l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2; in mancanza di tali elementi non si procede a una decisione sul merito ma si dichiara l'estinzione del reato.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Principio applicato: la remissione di querela comporta l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte e quindi l'impossibilità di mantenere la condanna penale.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata in modo da imputare le spese processuali al querelato nella situazione di estinzione del reato per remissione di querela, come deciso dalla Corte.

Massime di principio

  • La remissione di querela, adeguatamente documentata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte ai sensi dell'art. 152 c.p.p., rendendo inefficaci le precedenti condanne penali.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili che traevano origine dal reato stesso: non è possibile mantenere la condanna civlile una volta estinto il fatto.
  • Se non sussistono elementi per pronunciare una decisione di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela, salvo diverse determinazioni del giudice.
  • In casi simili è importante produrre tempestivamente il verbale di remissione di querela e la sua accettazione formale per ottenere l'effetto estintivo; in assenza di tali atti la remissione potrebbe non essere rilevata.

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