Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale contestando: 1) la mancata prova del dolo specifico richiesto per il reato; 2) la palese illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte avesse trascurato la circostanza che l'imputato aveva collaborato con il curatore nella ricostruzione della massa fallimentare, nonostante la mancanza delle scritture contabili. Si deduceva inoltre che la sottrazione delle scritture era stata giustificata come frutto di un furto denunciato solo dopo il rinvio a giudizio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile o non meritevole di accoglimento la parte del ricorso che chiedeva la revisione del merito (mancata prova del dolo specifico), perché equivaleva a un sindacato di merito non consentito in Cassazione. Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito coerente e logica: l'asserita collaborazione con il curatore non elimina la precedente condotta di sottrazione delle scritture. Tuttavia la Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, ritenute illegittime alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha censurato la previsione della durata di dieci anni; ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame della durata delle pene accessorie alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e dei parametri indicati dalle Sezioni Unite del 28.2.2019. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'annullamento limitato comporta l'autorità di cosa giudicata sugli altri punti della sentenza non connessi, compreso l'accertamento della responsabilità e la quantificazione della pena principale.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto illegittima la durata prevista (dieci anni) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale; la determinazione della durata delle pene accessorie va rideterminata dal giudice del rinvio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva la durata di dieci anni per le pene accessorie, costituendo il fondamento per l'annullamento parziale della sentenza impugnata.

  • art. 133 codice penale

    Individua i criteri che il giudice dovrà utilizzare per la nuova determinazione della durata delle pene accessorie in sede di rinvio.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 28/02/2019

    Forniscono i parametri interpretativi da applicare ai criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena; la Corte di rinvio dovrà attenersi a tali parametri.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'annullamento con rinvio limitato comporta l'autorità di cosa giudicata sugli altri punti della decisione non connessi a quello annullato.

Massime di principio

  • La Cassazione non può riaprire il sindacato di merito: questioni di fatto o nuove valutazioni probatorie non costituiscono profili decisionali in sede di legittimità e, se non dedotte in appello, sono inammissibili in Cassazione.
  • La mera circostanza che l'imputato abbia successivamente collaborato con il curatore non cancella automaticamente condotte precedenti di sottrazione delle scritture contabili; occorre che la motivazione di merito affronti e sussuma tale elemento per valutarne l'effetto sull'impianto probatorio.
  • Se una disposizione che disciplina la durata delle pene accessorie viene dichiarata incostituzionale, le condanne emesse sulla base della norma vanno annullate limitatamente a quel profilo e rinviate per riformulazione della pena alla luce dei criteri costituzionalmente orientati e degli articoli di diritto penale applicabili (es. art. 133 c.p.).
  • L'annullamento parziale con rinvio produce efficacia di cosa giudicata sugli altri punti non connessi alla questione annullata; quindi responsabilità sostanziale e pena principale possono rimanere definitive.
  • In ricorsi per bancarotta fraudolenta documentale è essenziale distinguere le doglianze di diritto (idonee per Cassazione) dalle richieste di riconsiderazione del materiale probatorio (che devono restare prerogativa del giudizio di merito).
  • La Corte di rinvio deve seguire i parametri indicati dalle Sezioni Unite e dall'art. 133 c.p. per la nuova determinazione delle pene, tenendo conto dei criteri di proporzionalità e personalizzazione della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.