Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di tentato omicidio ai danni di Costantino Puleo, aggravato dai futili motivi, per due motivi principali: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'animus necandi e sull'idoneità della condotta a cagionare la morte, lamentando l'assenza di valutazioni medico-legali o fisico-dinamiche; (2) errata applicazione del diritto per non aver escluso l'aggravante dei futili motivi in presenza dell'attenuante della provocazione e per non aver riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulla circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la presenza dell'animus necandi fondandosi su elementi estrinseci (video, modalità di guida contromano, accelerazione verso la vittima, gravità delle lesioni, danni al veicolo) e sull'idoneità concreta dell'azione ad arrecare la morte, valutazione consentita ex post con riferimento alla situazione prevedibile ex ante. Sul secondo motivo, la Corte ha giudicato la censura aspecifica e manifestamente infondata: anche tenendo conto della giurisprudenza sulla incompatibilità fra i futili motivi e la provocazione, la Corte territoriale ha motivato la sussistenza del movente futile e la congruità del trattamento sanzionatorio; la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Costantino Puleo). La condanna sostanziale (pregressa) a sei anni di reclusione rimane confermata in quanto il ricorso non è stato accolto.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della determinazione della pena: il giudice di merito ha operato una riduzione della pena in base alle circostanze attenuanti ex art.56, valutazione ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione.
Applicato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Richiamato per la disposizione relativa alla trattazione scritta del procedimento; la trattazione scritta è stata disposta ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La sussistenza dell'animus necandi può essere desunta da elementi estrinseci e dalle modalità della condotta (mezzo usato, direzione volontaria del mezzo, accelerazione, ripresa video, gravità delle lesioni): il dolo è valutato anche sulla base di id quod plerumque accidit, senza necessità di ammissioni esplicite dell'imputato.
- L'idoneità dell'azione a cagionare la morte va valutata concretamente in riferimento alla situazione prevedibile ex ante per l'agente; non è sempre necessaria una valutazione tecnico-medico-dinamica dettagliata se esistono elementi fattuali oggettivi (video, danni materiali, lesioni gravi) che indicano l'alta probabilità di esito letale.
- Le questioni di merito sulla valutazione della prova e sulla quantificazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o carente; mere richieste di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
- Sebbene esista orientamento sulla incompatibilità tra l'aggravante dei futili motivi e l'attenuante della provocazione, il giudice di merito può ritenere configurabile l'aggravante se i fatti dimostrano un movente futile e una condotta particolarmente sconsiderata; la compatibilità va valutata caso per caso con motivazione.
- Il ricorso in cassazione che si risolve in mera reiterazione di censure già affrontate con argomentazioni adeguate nei giudizi di merito è frequentemente dichiarato inammissibile e può comportare condanne a oneri pecuniari (spese processuali, ammende).
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