Cassazione Civile, Ordinanza n. 28716/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo all'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione ai fini IVA, IRPEF e IRAP. La commissione regionale aveva accolto l'appello del contribuente e dichiarato la nullità dell'atto per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo sufficiente la deduzione del contribuente di aver subito una lesione difensiva in relazione ai tributi armonizzati. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, perché la CTR avrebbe annullato integralmente l'avviso senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati, e senza verificare la c.d. prova di resistenza quanto all'IVA; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., poiché la CTR non avrebbe indicato quali concrete ragioni difensive il contribuente avesse allegato né perché esse fossero idonee a incidere sull'esito del procedimento.
La decisione
La Corte accoglie congiuntamente i motivi di ricorso. Rileva che l'accertamento era stato effettuato 'a tavolino', senza accessi o verifiche presso i locali del contribuente: per i tributi non armonizzati non era quindi dovuto alcun contraddittorio endoprocedimentale, mentre per il tributo armonizzato la nullità poteva riguardare solo la parte relativa all'IVA, e solo se il contribuente avesse specificamente indicato le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in caso di contraddittorio preventivo, con verifica della loro non pretestuosità. La sentenza impugnata è censurata perché ha annullato integralmente l'atto senza distinguere i tributi e con motivazione meramente assertiva, priva di reale iter argomentativo. La decisione è quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
In caso di accertamento a tavolino, non impone il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati la mancata attivazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente supera la prova di resistenza, allegando concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione e si risolve in un'affermazione meramente assertiva.
Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata della causa.
Richiamato indirettamente nel riferimento all'onere di allegazione/prova posto a carico del contribuente per superare la prova di resistenza.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario svolto senza accesso nei locali del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati; l'eventuale omissione non determina l'invalidità dell'atto per tali imposte.
- Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e il giudice verifica che tali difese non siano pretestuose e siano idonee, almeno potenzialmente, a influire sull'esito del procedimento.
- La nullità per motivazione apparente ricorre quando la sentenza si limita a enunciare il risultato del giudizio senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale e prova di resistenza, il giudice di merito deve distinguere tra diverse categorie di tributi e motivare specificamente sia sulla sussistenza dell'obbligo, sia sull'idoneità delle deduzioni difensive del contribuente.
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