Cassazione Civile, Ordinanza n. 07799/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti di una società di persone e dei suoi soci sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, a seguito di controlli tributari e di indagini penali. L'Ufficio aveva contestato operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che le fatture si riferissero a fornitori fittizi o comunque a operazioni inserite in una frode fiscale (anche del tipo "carosello"). La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello ritenendo che l'esiguo numero delle fatture contestate fosse indice della buona fede della società e dell'assenza di consapevolezza della frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decisione d'appello non aveva svolto una reale valutazione critica degli elementi di causa e si era limitata a un'affermazione apodittica sul numero ridotto delle operazioni contestate. I contribuenti hanno resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva di una dei soci, eccezione respinta per la necessità del litisconsorzio.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei contribuenti, ritenendo ammissibile il ricorso dell'Ufficio perché diretto a denunciare una nullità della sentenza per motivazione apparente e non una mera insufficienza del ragionamento decisorio. Ha quindi accolto il motivo dell'Agenzia, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era soltanto apparente e non consentiva un controllo effettivo sulla ratio decidendi, poiché aveva fondato l'accoglimento dell'appello sul mero rilievo dell'esiguo numero di fatture contestate, dato ritenuto giuridicamente irrilevante. La Corte ha ribadito il principio in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare, oltre alla fittizietà del fornitore, anche la consapevolezza del cessionario circa la frode, anche mediante presunzioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile. La sentenza di merito è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, come la motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione integra nullità per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la carenza sostanziale di motivazione determina nullità.
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del sindacato al minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
implica il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la consapevolezza del contribuente nella frode, il contribuente la propria diligenza massima una volta assolto l'onere dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non rende percepibile il fondamento della decisione e lascia all'interprete il compito di colmarlo con congetture.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario della partecipazione a una frode fiscale.
- Una volta provata dall'Amministrazione la partecipazione inconsapevole non può essere presunta: il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il numero esiguo o elevato delle fatture contestate non è di per sé decisivo per escludere o affermare la soggettiva inesistenza dell'operazione, essendo sufficiente anche una sola operazione a integrare la fattispecie.
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