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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16620/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuta)

La controversia

Due persone avevano agito per ottenere l'accertamento della proprietà per usucapione di un appartamento, assumendo che l'immobile fosse stato loro ceduto con una donazione verbale da parte della convenuta al proprio figlio, poi deceduto, e alla moglie di lui. La convenuta aveva invece sostenuto che l'immobile non era mai stato donato, ma soltanto concesso in comodato ai coniugi, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del comodato e la restituzione del bene. Dopo un'istruttoria testimoniale ampia, il Tribunale aveva rigettato la domanda; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., criticando la valutazione delle prove testimoniali; con il secondo motivo hanno denunciato falsa applicazione dell'art. 1144 c.c., sostenendo che il possesso non potesse essere qualificato come mera tolleranza e che fosse stato provato un possesso ventennale uti dominus. Hanno anche cercato di integrare le doglianze con la memoria. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e perché, trattandosi di "doppia conforme", era precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in difetto della specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; ha inoltre affermato che le memorie non possono sanare i vizi originari del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a un nuovo esame del materiale istruttorio ed era comunque precluso dalla doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., mancando l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, richiedeva in realtà una diversa valutazione dei fatti e delle testimonianze, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha aggiunto che eventuali chiarimenti o integrazioni contenuti nella memoria non possono colmare le carenze del ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato disposto, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; in presenza di doppia conforme opera la preclusione se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 1144 c.c.

    La censura sulla qualificazione del possesso come tollerato non può essere accolta quando mira a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo non supera il filtro di legittimità e si risolve in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    La memoria serve a illustrare e chiarire i motivi già dedotti, non a integrarli o a sanarne i vizi.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre nuovi elementi per colmare lacune del ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Alle memorie depositate in questa fase si applica lo stesso principio di non integrabilità dei motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito utilizzare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo o la dedotta violazione di legge per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e un nuovo accertamento del merito.
  • Quando vi è "doppia conforme", il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La qualificazione giuridica del rapporto o del possesso è censurabile in cassazione solo se il ricorrente individua un reale errore di sussunzione, non quando contesta semplicemente l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • Le memorie depositate nel giudizio di legittimità hanno funzione illustrativa e chiarificatrice, non possono introdurre per la prima volta elementi indispensabili a rendere ammissibili motivi originariamente carenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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