Cassazione Civile, Ordinanza n. 33917/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Un coniuge aveva agito contro l'altro per ottenere la restituzione di euro 59.611,00 asseritamente spesi per opere di ristrutturazione eseguite su un immobile di proprietà esclusiva dell'altra parte, sito in Ostuni. La controparte aveva sostenuto che l'immobile era stato destinato a casa familiare e che le spese erano state affrontate nell'interesse della famiglia, quindi non ripetibili. Il primo giudizio si era poi estinto per transazione: il ricorrente aveva accettato euro 5.500,00 dichiarando di non avere altro a pretendere, mentre la controparte rinunciava al giudizio pendente. Successivamente il ricorrente aveva chiesto di dichiarare nulla la transazione per difetto di reciproche concessioni, sostenendo che non vi fosse vera res dubia e che l'accordo fosse iniquo e collegato alla separazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) errata qualificazione della fattispecie, che secondo il ricorrente andava ricondotta alla disciplina della comunione legale e ai rimborsi tra coniugi, non alla mera contribuzione familiare; 2) nullità/invalidità della transazione per mancanza di reali reciproche concessioni e per violazione delle regole interpretative del contratto; 3) erronea esclusione dell'iniquità della transazione e mancata considerazione della sua concomitanza con la separazione; 4) erronea declaratoria di novità/inammissibilità della domanda sugli interessi e mancata considerazione che essi erano ricompresi nella pretesa creditoria originaria; 5) erronea affermazione dell'irripetibilità delle somme spese, nonostante il preteso valore incrementativo delle opere e il dedotto riconoscimento del debito da parte dell'ex coniuge. Il ricorrente ha anche contestato l'ammissibilità del controricorso per asseriti vizi della procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la pretesa restitutoria riguardasse somme versate in costanza di matrimonio per adattare l'immobile alle esigenze della vita familiare, sicché trovava applicazione il principio di irripetibilità delle attribuzioni effettuate in attuazione del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c., salvo prova di una diversa causa o di spese effettivamente incrementative del valore del bene, non dimostrata nel caso concreto. Ha poi confermato la validità e l'efficacia della transazione, reputando plausibile l'interpretazione della Corte d'appello circa la presenza di reciproche concessioni e rilevando che il ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Quanto agli interessi, ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato la domanda nuova e comunque l'aveva respinta anche nel merito per effetto della rinuncia a ogni altra pretesa. È stata altresì respinta l'istanza di inammissibilità del controricorso, ritenendo valida la procura speciale rilasciata su file separato e autenticato digitalmente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia può giustificare l'irripetibilità delle somme versate in costanza di matrimonio per realizzare un progetto di vita comune, salvo prova di una diversa causa o di spese eccedenti tale dovere.
La disciplina della comunione legale non è automaticamente applicabile alle somme impiegate da un coniuge per la ristrutturazione di un bene di proprietà esclusiva dell'altro, se la controversia riguarda un rapporto di dare/avere estraneo alla comunione.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché la fattispecie non era riconducibile allo scioglimento della comunione legale.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle pretese restitutorie tra coniugi, ma non ritenuto applicabile nella vicenda concreta.
La transazione richiede la composizione di una lite mediante reciproche concessioni; la Corte ha ritenuto che tale funzione fosse integrata nel caso concreto.
Richiamato per contestare la prova/formalizzazione della transazione, ma non ritenuto idoneo a determinare la nullità dell'accordo nel caso deciso.
Invocato per sostenere l'iniquità della transazione; la Corte ha escluso che la mera contestazione di iniquità, non sorretta da specifica dimostrazione, fosse sufficiente a invalidare l'accordo.
Richiamato come norma sulla nullità, ma non applicato perché non risultava alcun vizio genetico della transazione o della pretesa restitutoria.
Richiamato dal ricorrente in tema di indebito, ma escluso in concreto perché le somme erano state versate in adempimento del dovere di contribuzione familiare.
Richiamato dal ricorrente in chiave di arricchimento senza causa; la Corte ha escluso il relativo presupposto per difetto di prova di spese eccedenti o non giustificate dal rapporto familiare.
Richiamato dal ricorrente per analogia con l'accessione e la costruzione sul suolo altrui, ma ritenuto inconferente rispetto alla ristrutturazione dell'immobile della controparte.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non pertinente la disciplina delle opere eseguite da terzi con materiali propri alla fattispecie esaminata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta delle pattuizioni in sede di separazione; la censura è stata disattesa perché la transazione non è stata ritenuta affetta da nullità.
Richiamato in relazione agli accordi di separazione; la Corte ha escluso che fosse applicabile alla transazione contestata come fonte di invalidità automatica.
Richiamato in tema di valutazione delle prove; non è stato ravvisato alcun error in procedendo o nella valutazione probatoria decisivo.
Richiamato in tema di libera valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazioni nella ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che il giudice d'appello fosse rimasto entro il petitum e la causa petendi.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che incombeva sul ricorrente dimostrare la diversa causa delle attribuzioni o il carattere incrementativo delle spese.
Richiamato per contestare il ricorso a presunzioni; la Corte ha ritenuto non decisivo il relativo profilo alla luce dell'insufficienza delle allegazioni del ricorrente.
Richiamato in relazione agli interessi; la Corte ha confermato l'inammissibilità della domanda sugli interessi per novità e, comunque, il suo rigetto nel merito.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla validità della transazione o alla pretesa di rimborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La procura speciale su file separato, autenticata digitalmente e congiunta all'atto, è stata ritenuta valida per il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Le somme versate da un coniuge in costanza di matrimonio per rendere più fruibile la casa familiare o per soddisfare esigenze del nucleo non sono, di regola, ripetibili, perché si presumono eseguite in attuazione del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.; chi chiede il rimborso deve provare una diversa causa dell'attribuzione, come un prestito o un esborso estraneo ai bisogni familiari.
- La ripetibilità può essere riconosciuta solo se sia dimostrato che le somme abbiano ecceduto l'adempimento dei doveri familiari e abbiano determinato un effettivo arricchimento esclusivo dell'altro coniuge o un incremento di valore del bene non giustificato dal progetto familiare.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un contratto non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella ritenuta plausibile dal giudice di merito; occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo.
- La transazione è valida quando dal testo e dal contesto emerge la volontà comune di comporre una lite attuale attraverso reciproche concessioni; non è sufficiente negare in astratto la presenza di una concessione se l'interpretazione del giudice di merito è logicamente plausibile e sorretta dagli atti.
- Se la sentenza d'appello dichiara una domanda inammissibile per novità, le ulteriori argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non devono essere specificamente impugnate, perché la statuizione pregiudiziale è quella che fonda la decisione e delimita l'interesse ad agire in cassazione.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di confermare la decisione di primo grado con una diversa ricostruzione dei fatti o con una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro il petitum e la causa petendi.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione conferita su file separato e autenticata digitalmente è valida se risulta riferita specificamente al giudizio e congiunta all'atto processuale, senza che sia necessaria un'autenticazione in senso notarile.
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