Cassazione Civile, Ordinanza n. 01770/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un soggetto quale amministratore di fatto di una società, con recupero di IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006 e irrogazione di sanzioni, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti ai giudici tributari contestando, tra l’altro, la qualifica di amministratore di fatto e, in un separato giudizio relativo alla cartella di pagamento emessa in esecuzione dell’accertamento, anche la legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario. Dopo il rigetto in primo grado e, sul secondo giudizio, l’accoglimento parziale in appello limitatamente alle sanzioni, sono stati proposti ricorsi per cassazione in due procedimenti connessi. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza evidenziando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con richiesta di pagamento in cinque rate, poi integralmente versate, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti della definizione agevolata e dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, rilevando che la dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare al giudizio vale, per il ricorrente, come rinuncia disciplinata dalla legge, mentre se la parte è resistente o intimata determina estinzione ex lege del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché attinenti alla medesima pretesa tributaria e ha dichiarato l’estinzione dei giudizi di legittimità. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con adesione alla rottamazione, accoglimento della domanda di rateizzazione massima e pagamento integrale di tutte le rate. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, richiamando la disciplina speciale delle definizioni tributarie e l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. Ha infine escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non in caso di estinzione.
Norme richiamate
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con impegno a rinunciare al giudizio, determina l’estinzione del processo di cassazione; se il debitore è ricorrente, la sua dichiarazione vale come rinuncia, se è resistente o intimato opera l’estinzione ex lege.
Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto quando sopravviene la definizione agevolata secondo i presupposti di legge e, se del caso, la rinuncia del debitore ricorrente.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie le spese del processo estinto non vengono regolate in modo ordinario, ma restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio si estingue, poiché esso consegue solo a pronunce di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e comunica l’impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, con meccanismo che opera come rinuncia se il debitore è ricorrente e come estinzione ex lege se è resistente o intimato.
- L’avvenuto pagamento integrale delle rate della definizione agevolata consolida la cessazione della materia del contendere e impedisce una decisione sul merito della pretesa tributaria.
- Nei giudizi tributari estinti per definizione agevolata non si provvede sulle spese secondo i criteri ordinari, perché la disciplina speciale le pone a carico della parte che le ha anticipate.
- L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l’inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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