Cassazione Civile, Ordinanza n. 13076/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per il recupero di contribuzione e accessori riferiti al reddito da lavoro autonomo percepito nel 2010, a seguito di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto dell'opposizione proposta dal professionista, e la Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione per mancato pagamento del contributo soggettivo. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità delle sanzioni civili applicate dall'INPS; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e dell'art. 116 l. n. 388/2000, sostenendo che le sanzioni civili non sarebbero dovute in conseguenza della sentenza n. 104/2022 della Corte costituzionale. Successivamente, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente in adesione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022. In ragione dell'estinzione, la Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese nei rapporti con gli intimati rimasti senza attività difensiva e con l'INPS, che non si è difeso oltre il conferimento della procura.
Norme richiamate
È invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia sulla domanda relativa all'illegittimità delle sanzioni civili, ma la Corte non esamina il motivo per intervenuta estinzione del giudizio.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, alla luce della successiva pronuncia della Corte costituzionale, le sanzioni civili non sarebbero dovute; la questione non viene decisa per effetto della rinuncia.
È richiamato insieme alla norma precedente quale parametro della pretesa illegittimità delle sanzioni civili; la Corte non si pronuncia nel merito.
Viene applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
È il presupposto della rinuncia al ricorso, depositata in adesione alla definizione agevolata.
sentenza Corte costituzionale n. 104/2022
È richiamata dal ricorrente come fonte della pretesa non debenza delle sanzioni civili, ma resta priva di esame nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, quando intervenga in adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso e resta assorbita ogni questione di merito, inclusa quella relativa alla debenza di sanzioni civili o alla dedotta omessa pronuncia.
- In caso di estinzione del giudizio, non si provvede sulle spese verso le parti intimate che non abbiano svolto attività difensiva, né verso la parte resistente che non abbia resistito attivamente in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12976/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12978/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12981/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12984/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12989/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12991/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →