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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08640/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito con cui venivano richiesti contributi omessi per l'anno 2006, sul presupposto che il destinatario avesse fruito indebitamente di sgravi contributivi. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 345 c.p.c., 2943 e 2697 c.c. e dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, sostenendo che la questione sulla mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della diffida inviata il 8.3.2012, posta dall'INPS a base dell'eccezione di interruzione della prescrizione, non fosse una nuova eccezione inammissibile in appello, ma una mera difesa; con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme costituzionali, di legge e di contratti collettivi relativi agli sgravi per le zone svantaggiate e al contratto di riallineamento per la Provincia di Brindisi, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che tale contratto consentisse di ottenere il beneficio contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo investito dal motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, qualificando il rinvio come restitutorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'idoneità della diffida già acquisita agli atti a interrompere la prescrizione integrasse una mera difesa, quindi non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello; ha invece ritenuto manifestamente infondato il motivo sugli sgravi contributivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il contratto di riallineamento retributivo per la Provincia di Brindisi non consente di fruire dello sgravio invocato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non opera per le mere difese che si limitano a contestare la pretesa creditoria sulla base di fatti già emergenti dagli atti di causa.

  • art. 2943 c.c.

    La deduzione sull'idoneità della diffida a interrompere la prescrizione è stata trattata come tema di mera difesa, riferito a un fatto già acquisito al processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione; la Corte ha chiarito il regime delle mere difese e del contraddittorio sui fatti già emersi in causa.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla disciplina degli sgravi contributivi, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato.

  • art. 1, d.l. n. 2/2006 conv. con l. n. 81/2006

    Invocato dal ricorrente come base normativa degli sgravi contributivi, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 20, d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime degli sgravi, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, d.l. n. 338/1989 conv. con l. n. 389/1989

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto allo sgravio contributivo, ma senza esito favorevole.

  • art. 5, comma 4, d.l. n. 510/1996 conv. con l. n. 608/1996

    Richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa agli sgravi, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 28 CCNL 6.7.2006

    Invocato dal ricorrente in tema di riallineamento retributivo e sgravi contributivi.

  • art. 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro della Provincia di Brindisi del 20.9.2004

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che il contratto di riallineamento non consente di ottenere lo sgravio contributivo richiesto.

  • delibera CIPE n. 42/2000

    Richiamata dal ricorrente nel quadro normativo degli sgravi per le zone svantaggiate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata giudicata manifestamente infondata.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per precisare che sui documenti esiste solo un onere di eventuale disconoscimento nei casi previsti.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che, quanto ai documenti, può proporsi querela di falso se del caso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata nella gestione del giudizio.

  • art. 116, l. n. 388/2000

    È la disposizione sullo sgravio contributivo la cui applicazione è stata esclusa in base all'orientamento consolidato della Corte.

Massime di principio

  • La questione relativa all'idoneità di un atto già acquisito al processo a interrompere la prescrizione integra una mera difesa, perché il debitore si limita a contestare la pretesa creditoria con riferimento a un fatto già emerso in giudizio.
  • Le mere difese, quando attengono a fatti principali o secondari risultanti dagli atti o dalle prove ritualmente acquisite, sono proponibili e rilevabili anche in appello e non sono soggette al divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 345 c.p.c.
  • Il divieto di nuove allegazioni in appello non si estende alla contestazione della valenza probatoria di documenti già prodotti; per i documenti, la parte ha soltanto gli oneri specifici di disconoscimento o, nei casi previsti, di querela di falso.
  • In tema di sgravi contributivi, l'applicazione di un contratto collettivo di riallineamento retributivo non è di per sé sufficiente a radicare il diritto al beneficio previdenziale, ove la disciplina speciale e l'orientamento consolidato escludano tale effetto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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