Cassazione Civile, Ordinanza n. 33751/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto al recapito postale per l'asserito abbandono di corrispondenza affidatagli, fatto che la datrice di lavoro collocava nel febbraio 2007. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo non provata la riconducibilità del fatto al lavoratore e, conseguentemente, dichiarando la nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena e condanna reintegratoria e risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dei fatti contestati, nonostante le risultanze istruttorie dimostrassero sia i giorni di soppressione della corrispondenza sia l'esclusiva presenza del dipendente sulla tratta interessata; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tempestività della contestazione disciplinare e sul diritto di difesa, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto assorbita tale questione una volta esclusa la giusta causa di recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ricordato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, non ricorrenti nel caso concreto. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato inammissibile per difetto di interesse, poiché, una volta accertata l'insussistenza del fatto e applicata la tutela più ampia, non vi era necessità di esaminare autonomamente la tempestività della contestazione, questione comunque logicamente superata. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna della società alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione può essere dedotta solo quando il giudice ometta di valutare risultanze specificamente dedotte come decisive, non quando si contesti soltanto il modo in cui è stato esercitato il prudente apprezzamento delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova legale un valore diverso da quello normativamente previsto o tratti come prova legale un elemento liberamente valutabile; non quando si censuri la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per introdurre, sotto veste di violazione di legge, una critica al merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto è ammesso solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale come interpretato dalle Sezioni Unite.
Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta risulta assorbita dalla decisione su un profilo logicamente pregiudiziale e non vi sia interesse concreto a un ulteriore accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nel caso richiamato dalla sentenza di merito è stata applicata la tutela reintegratoria prevista per l'insussistenza del fatto contestato.
Richiamata come legge di riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Massime di principio
- La censura che, pur invocando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
- Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. sussiste solo in ipotesi specifiche di mancata valutazione di prove decisive, di uso di fatti notori non corretti o di mancata ammissione delle prove con affermazione di non provata domanda; non copre il dissenso sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il vizio di cui all'art. 116 c.p.c. richiede l'erronea attribuzione di valore di prova legale a elementi non aventi tale natura, e non può essere invocato per sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Una volta accertata l'insussistenza del fatto contestato e applicata la tutela conseguente, il giudice non è tenuto a esaminare ulteriori questioni rimaste assorbite, se manca un concreto interesse della parte a una pronuncia autonoma su di esse.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sugli accertamenti di fatto è fortemente limitato e non consente una revisione del giudizio di merito salvo i ristretti casi del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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