Cassazione Civile, Ordinanza n. 36678/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015 relativi a due immobili concessi in locazione finanziaria. I contratti di leasing erano stati risolti anticipatamente, ma l'utilizzatore aveva restituito i beni solo dopo alcuni anni, continuando di fatto a detenerli anche nei periodi d'imposta oggetto di accertamento. La società di leasing ha impugnato gli avvisi sostenendo che, dopo la risoluzione del leasing, non potesse ritenersi soggetto passivo IMU finché non avesse riottenuto la materiale disponibilità degli immobili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, contestando l'affermazione della CTR secondo cui la soggettività passiva IMU tornerebbe in capo alla società concedente già con la risoluzione del contratto, a prescindere dalla mancata riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing il soggetto passivo torna ad essere il locatore/concedente anche se non ha ancora riacquistato la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, poiché ciò che rileva è il venir meno del vincolo contrattuale che legittimava la detenzione qualificata. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore
Dopo la risoluzione del leasing, la soggettività passiva IMU si radica nuovamente in capo al concedente, indipendentemente dalla mancata restituzione materiale dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norma di diritto
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, riferito alla pretesa errata applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
La decisione è stata trattata con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di IMU, dopo la risoluzione di un contratto di leasing, il soggetto passivo torna ad essere il concedente, senza che assuma rilievo la mancata restituzione materiale del bene da parte dell'utilizzatore.
- Ai fini impositivi, conta il vincolo giuridico che attribuisce una detenzione qualificata del bene e non la mera disponibilità materiale dello stesso; cessato il rapporto, la detenzione non è più qualificata ma resta una detenzione senza titolo.
- La disciplina della TASI non è automaticamente estensibile all'IMU, perché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti e non sono sovrapponibili sotto il profilo soggettivo.
- Quando la sentenza impugnata si conforma alla giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricorso per cassazione fondato sulla sola violazione di legge è destinato al rigetto.
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